Norme e sentenze

‘Canoni balneari troppo onerosi’: nuova sentenza del Tribunale di Venezia

Un altro punto a favore dei balneari che hanno subìto aumenti spropositati a causa dell'applicazione dei valori Omi.

Una nuova sentenza mette un ulteriore punto a favore dei balneari pertinenziali, i circa trecento imprenditori che – a causa dell’applicazione dei valori basati sull’Osservatorio del mercato immobiliare – hanno visto decuplicare i propri canoni demaniali, ricevendo richieste fino a 300 mila euro che li hanno portati sull’orlo del fallimento.

Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico Sandro Santinello, ha infatti emesso la sentenza n.1700/2016 in materia di canoni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative. La decisione riguarda un esercizio balneare di Rosolina Mare lungo la costa dell’Alto Adriatico, la società Bagni dal Moro, patrocinata dall’avvocato Gianluigi Ceruti, ma interessa tutte le aziende del settore e consolida la giurisprudenza sull’interpretazione della legge di Stabilità 2014 ormai costante e copiosa con una nota adesiva del vicepresidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena.

Questi i fatti: la sentenza riguarda il canone di concessione degli spazi demaniali marittimi occupati nel 2010 a Rosolina a Mare. Il contenzioso giudiziario era iniziato nel 2009, a seguito della richiesta di un canone annuo di circa 90 mila euro da parte del Comune. L’avvocato Ceruti si era subito rivolto al Tribunale di Venezia impugnando l’atto del Comune di Rosolina e chiedendo al giudice di quantificare un canone equo e corrispondente all’utilità dei beni presi in concessione. Il geometra Diego Rossetto, incaricato dal Tribunale, ha quantificato il canone in circa 49 mila euro basandolo comunque sui criteri Omi e ha giudicato “incomprensibili” i criteri utilizzati dall’amministrazione comunale per individuare e classificare le superfici da dare in concessione.

Prima della conclusione della causa, a dicembre 2013 è stata approvata la legge di Stabilità 2014 che, con l’obiettivo di ridurre i numerosi contenziosi in materia, ha offerto ai concessionari demaniali la possibilità di definire i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 presentando domanda all’Agenzia del demanio e al Comune competente, e versando il 30% dell’importo dovuto in unica rata (oppure il 60% in sei rate). Ma anche sull’interpretazione di questa norma si è aperto un contenzioso: l’Agenzia del demanio pretendeva di calcolare il 30% sull’importo richiesto, senza tenere conto di eventuali somme già anticipate. Ma il Tribunale di Venezia ha stabilito che con la Bagni dal Moro, avendo la società già pagato circa 30 mila euro, si doveva tenere conto di questa cifra anticipata. Di conseguenza la società non dovrà più versare alcuna somma, in quanto l’importo già pagato corrisponde proprio al 30% di quei 90 mila euro chiesti inizialmente dal Comune di Rosolina.

La sentenza conferma dunque che la quota del 30% a carico del concessionario, il quale voglia estinguere in unica soluzione il contenzioso in essere alla data del 30 settembre 2013, va calcolata sull’ammontare del canone richiesto dall’ente gestore all’inizio del contenzioso stesso. Questo ormai è diventato un punto fermo: «Solo attraverso tale interpretazione infatti – motiva il tribunale veneziano – alla norma è assicurata un’applicazione generale non discriminatoria permettendo l’effettivo rispetto della ratio deflattiva».

La sentenza del giudice veneziano ha altresì dichiarato che il concessionario non deve chiamare in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, mentre è legittimata passivamente l’Agenzia del Demanio competente per territorio in quanto è titolare del diritto dominicale sui beni demaniali anche in seguito al trasferimento di competenze a favore degli enti territoriali avvenuto con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale dell’Agenzia del Demanio che si era costituita in giudizio e sono state compensate le spese legali.

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