di Alex Giuzio
Il governo italiano non può rinnovare automaticamente le concessioni demaniali marittime, ma dovrebbe fissare una loro durata giusta per «garantire l’ammortamento degli investimenti» e assicurare «una remunerazione adeguata». Questa l’ultima osservazione di Michel Barnier (nella foto), commissario europeo al mercato interno, che oggi ha risposto a un’interrogazione avanzata lo scorso 5 febbraio dall’europarlamentare Mara Bizzotto.
Le parole del commissario europeo continuano a essere ambigue: con "remunerazione adeguata" intende forse un risarcimento agli attuali concessionari che perderanno la loro impresa? E per "durata tale da garantire l’ammortamento degli investimenti" si riferisce alle concessioni demaniali che saranno messe all’asta? Domande a cui il commissario si ostina a non rispondere, fornendo le solite risposte ambigue e già sentite. Ma è anche vero che, finché il governo italiano non intraprenderà un’adeguata riforma del demanio marittimo (analoga a quella che la Spagna sta concludendo, vedi notizia), da Bruxelles non avranno elementi sufficienti per pronunciarsi con chiarezza.
L’unica traccia di apertura da parte di Barnier riguarda la constatazione sulla limitatezza dei beni demaniali: «Spetta agli Stati membri, e non alla Commissione europea, fissare opportunamente la durata delle autorizzazioni qualora il numero di tali autorizzazioni sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili». Insomma, come affermano le associazioni balneari italiane già da tempo, se il nostro governo sarà in grado di dimostrare la non limitatezza delle spiagge non assegnate in concessione, pare che si possa avere qualche vantaggio nella partita sulle evidenze pubbliche delle imprese balneari.
Riportiamo di seguito il testo dell’interrogazione di Mara Bizzotto e la risposta di Michel Barnier, concentrate sulla differenza normativa tra Spagna e Italia in materia di demanio marittimo, nonostante la direttiva europea ai servizi valga per entrambi i paesi.
Mara Bizzotto (EFD), 5 febbraio 2013, E-001198-13: Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Oggetto: Situazione delle concessioni balneari: ulteriori precisazioni circa l’applicabilità del modello spagnolo in Italia
Rispondendo alla mia interrogazione E-010266/2012 (vedi notizia), concernente la direttiva Servizi e l’applicabilità del progetto di legge spagnolo sulle concessioni balneari al contesto italiano, la Commissione ha precisato che l’obiettivo della Spagna nella formulazione del nuovo quadro normativo è di garantire la certezza del diritto dei proprietari, indebolita da «ambiguità riscontrate nel vigente quadro giuridico sui fabbricati situati nella fascia costiera in Spagna». È la Commissione consapevole del fatto che la proroga delle concessioni prevista dal progetto spagnolo ha per oggetto tutte le concessioni demaniali marittime, quali definite all’art. 66 della Ley de Costas n. 22 del 28 luglio 1988, e non solo quelle accordate ai proprietari per uso di fabbricati di loro proprietà, siti in aree ritornate al demanio marittimo? Preso atto che nell’attuale quadro giuridico italiano l’attività delle aziende balneari e delle loro infrastrutture fisse è strettamente connessa alle sottostanti concessioni, non ritiene la Commissione che anche nel nostro paese si sia creata una situazione di forte ambiguità normativa a fronte della quale l’applicazione della direttiva Servizi pregiudicherebbe la tutela del legittimo affidamento (avuto con la previgente legislazione) e la salvaguardia del diritto di proprietà delle aziende balneari che hanno realizzato nel tempo grandi investimenti basandosi su una durata ben maggiore delle concessioni? Come intende agire la Commissione per far fronte all’ambiguità normativa creatasi in Italia nel settore oggetto dell’interrogazione?
Risposta di Michel Barnier alll’interrogazione di Mara Bizzotto E-001198-13 a nome della Commissione, 10 aprile 2013
La Commissione è a conoscenza delle ambiguità generate in Italia e Spagna dai regimi normativi in vigore precedentemente. Il progetto di riforma della normativa spagnola mira a garantire la certezza del diritto per i proprietari di fabbricati, viste le ambiguità riscontrate nel vigente quadro giuridico per le proprietà situate sul litorale spagnolo. Come la Commissione ha spiegato nella sua recente risposta all’interrogazione E 010266/2012, la concessione non riguarda le autorizzazioni rilasciate a prestatori che forniscono servizi sulle spiagge avvalendosi di infrastrutture mobili, come bar e chioschi. Per le autorizzazioni all’uso delle spiagge a questi scopi, il progetto di riforma stabilisce una durata massima di quattro anni. La Commissione continua a monitorare l’adozione del progetto di riforma per assicurare che esso sia conforme alla normativa dell’Ue. Come recentemente indicato dalla Commissione nella risposta all’interrogazione E 1017/2013, spetta agli Stati membri e non alla Commissione fissare opportunamente la durata delle autorizzazioni qualora il numero di tali autorizzazioni sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili (articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Servizi). Le suddette autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva Servizi, sono rilasciate per una durata limitata adeguata e non possono prevedere la procedura di rinnovo automatico. La durata dovrebbe essere tale da garantire l’ammortamento degli investimenti e una remunerazione adeguata. Spetta altresì agli Stati membri fissare la procedura di rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 9, 10 e dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Servizi.
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