Opinioni

Bando-tipo balneari: la partita si gioca tra la durata della concessione e la misura dell’indennizzo

Verso le gare del 2027

Le slide del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 aprile 2026 hanno disegnato il perimetro entro cui, entro il 30 giugno 2027 imposto dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, ogni concessionario balneare si giocherà la riconferma del titolo, la sua durata e la misura dell’indennizzo. L’ordinanza della Corte di Giustizia 4 giugno 2025 e la sentenza della Cassazione 25 giugno 2025, n. 17142, hanno imposto a ogni amministrazione di disapplicare le proroghe nazionali; sulla giurisdizione e sulla natura dell’indennizzo si pronunceranno il 12 maggio 2026 le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a decidere sul ricorso avverso l’Adunanza Plenaria n. 17/2021. Nei mesi che separano l’oggi dai primi bandi, conviene concentrarsi su tre snodi della procedura, ciascuno con un presidio tecnico autonomo, che segnano la differenza tra subire la gara e condurla.

pouf Pomodone

Il primo snodo è quello che precede la pubblicazione del bando, quando ogni Comune trasporrà le indicazioni ministeriali in un proprio disciplinare. È qui che si decide concretamente se la durata sarà calcolata in modo trasparente, se la perizia di stima sarà ancorata a parametri verificabili, se il rialzo sull’indennizzo concorrerà al punteggio in modo proporzionato e se le cauzioni saranno sostenibili anche per le piccole imprese. È in questa sede che bisogna far sentire la propria voce, partecipando alla consultazione pubblica con osservazioni puntuali, sollecitando l’autotutela del Comune e, se necessario, impugnando tempestivamente le clausole immediatamente lesive, alla luce dei principi della Corte di Giustizia nella sentenza 14 luglio 2016 e dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021. Aspettare la pubblicazione senza intervenire significa entrare in gara con regole già scritte da altri, spesso da uffici che non hanno l’attrezzatura per coglierne le implicazioni economico-finanziarie, senza più margine di rimediarvi.

Il secondo snodo è la costruzione dell’offerta, il cui fulcro è il piano economico-finanziario insieme alla relazione di accompagnamento. Le slide ministeriali sono esplicite: in una delle due formule possibili sarà il piano economico finanziario (PEF) dell’aggiudicatario a determinare la durata della concessione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 5 agosto 2022, n. 118, e nei limiti europei recepiti dall’articolo 178 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui la durata massima non può eccedere il tempo ragionevolmente necessario al recupero degli investimenti e a un’equa remunerazione del capitale. Il PEF cessa di essere un documento accessorio e diventa il baricentro competitivo dell’offerta, da costruire con la tecnica della finanza di progetto, con flussi di cassa, ammortamenti coerenti con la vita utile delle opere e una relazione che argomenti la coerenza tra investimenti proposti, durata richiesta e investimenti pregressi non ancora ammortizzati, che il subentrante non sempre rimborserà per intero. Un piano debole significa una durata corta o un’offerta scartata, lasciando lo stabilimento al primo subentrante attrezzato: tradurre il valore della propria spiaggia in numeri sostenibili è un esercizio tecnico dal quale dipende la stabilità dell’impresa per i prossimi vent’anni.

Il terzo snodo è quello del confronto vero e proprio in gara, e vi convivono due momenti spesso sottovalutati. Il primo è la fase dei quesiti che precede la presentazione delle offerte: domande e risposte, una volta pubblicate, integrano la lex specialis e vincolano il Comune e la commissione tanto quanto il bando; chi conosce a fondo la propria spiaggia ha gli strumenti per orientare le risposte e ridurre i margini di ambiguità del disciplinare, chi non lo fa lascia ai concorrenti un’interpretazione favorevole da rimpiangere a giochi fatti. Il secondo è la verifica di sostenibilità dei PEF dei concorrenti, attività che spetta alla commissione ma che difficilmente è in grado di svolgere senza un supporto esterno qualificato. Dietro PEF strumentalmente gonfiati per ottenere durate più lunghe si nasconde il rischio concreto di vedere la gara aggiudicata a un’offerta insostenibile: il concessionario uscente ha qui un interesse diretto a sollecitare l’accesso agli atti e a contestare l’aggiudicazione fondata su piani non sostenibili.

Il calendario è fissato e il quadro normativo, nelle linee essenziali, già scritto. Quello che resta a ciascun concessionario uscente è il tempo per costruire una posizione tecnica difendibile, fatta di un piano economico-finanziario credibile, di una lettura puntuale del disciplinare comunale e di un presidio preciso delle fasi del confronto. Chi userà bene questi mesi avrà ancora, dopo la gara, una concessione di cui parlare; chi li lascerà passare, parlerà soltanto di indennizzo.

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Giuseppe De Carlo

Avvocato, esperto in contratti pubblici, Infrastrutture e Territorio