Norme e sentenze

Balneari, mancata rimozione strutture non comporta decadenza

La sentenza del Tar Lazio: ''Al termine della stagione, il mancato smontaggio delle infrastrutture non è una violazione così grave da comportare la decadenza della concessione''

La mancata rimozione di un’infrastruttura al termine della stagione balneare non integra di per sé una violazione così grave degli obblighi del concessionario tale da compromettere con carattere di definitività il proficuo svolgimento del rapporto, ovvero da rendere inattuabili gli scopi per il quali è rilasciata la concessione demaniale. Lo afferma la sentenza n. 28 del 23 gennaio 2017 emanata dal Tar Lazio, sezione Latina, pubblicata e riassunta dalla rivista specializzata Patrimonio Pubblico (visita il sito)

Il ricorso immediato alla sanzione della decadenza dalla concessione demaniale, afferma ancora la sentenza, è giustificato di fronte a violazioni degli obblighi del concessionario che assumano un particolare rilievo o carattere di definitività.

Questo un estratto della pronuncia, pubblicato da Patrimonio Pubblico:

«Il ricorso, sotto tale profilo, è fondato. Osserva, anzitutto, il Collegio che i titoli di cui è in possesso la ricorrente effettivamente la obbligano a smontare i manufatti di cui consta il suo stabilimento balneare al termine della stagione estiva e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno. L’atto suppletivo della licenza sottoscritto il 4 giugno 2008 prevede infatti l’installazione di “un manufatto di facile rimozione durante la stagione balneare” con “effettivo utilizzo dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno” e con previsione dello smontaggio della struttura con la sola eccezione dei “pali di sostegno”. Ciò premesso, osserva il Collegio che ciò che appare maggiormente stigmatizzabile nel comportamento del comune nella situazione creatasi è che la decadenza sia stata disposta a fronte del mero rilievo della violazione degli obblighi da parte del concessionario, senza che si sia proceduto a una valutazione della gravità della violazione e della sua incidenza sul rapporto concessorio. Ad avviso del Collegio la mancata rimozione dell’infrastruttura al termine della stagione, se si considera il contesto in cui è maturata e la circostanza che la ricorrente aveva tardivamente iniziato a eseguire lo smontaggio (che negli anni precedenti era stato eseguito nel termine, come pure segnalato con la memoria partecipativa), non integra quella violazione di obblighi del concessionario che – come sostenuto dalla giurisprudenza – assuma una gravità tale da compromettere “con carattere di definitività il proficuo svolgimento del rapporto” ovvero da rendere inattuabili gli scopi per il quali la concessione è stata rilasciata; nella fattispecie sarebbe stato senz’altro più coerente con un principio di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni preliminarmente diffidare la ricorrente alla immediata rimozione dell’infrastruttura per poi, di fronte a un ulteriore rifiuto o inerzia, pronunciare la decadenza. Insomma il ricorso immediato alla sanzione della decadenza è giustificato di fronte a violazione di obblighi che assuma un particolare rilievo o carattere di definitività; allorché la violazione non abbia un tale rilievo il principio di proporzionalità e di graduazione impone che all’inadempiente sia intimato di far cessare la situazione di antigiuridicità entro un termine per poi, di fronte a un persistente inadempimento, pronunciare senza ulteriori indugi la decadenza. Potrebbe obiettarsi che già il diniego del 29 dicembre 2015 minacciava la decadenza nel caso di mancata osservanza del provvedimento; tuttavia a questo rilievo può replicarsi che non è contestato che, alla data del provvedimento di decadenza, la ricorrente avesse intrapreso le operazioni di smontaggio dello stabilimento balneare».

fonte: Patrimonio Pubblico

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