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Balneari: le norme anti-covid autorizzano utilizzo concessioni anche dopo il 31 dicembre 2020

Anche chi non ha ottenuto ufficialmente l'estensione al 2033 prevista dalla legge italiana, può comunque utilizzare i beni demaniali in concessione ed esercitare la propria attività

Al comune interrogativo dei titolari di stabilimenti balneari che non hanno ancora ricevuto il provvedimento di differimento della scadenza delle loro concessioni demaniali al 2033, si ritiene opportuno e utile chiarire che la legislazione emergenziale emanata a causa dell’epidemia in corso autorizza gli attuali concessionari, anche in questo caso, all’utilizzo del bene demaniale e all’esercizio dell’attività sullo stesso anche dopo il 31 dicembre di quest’anno (termine di scadenza delle concessioni in assenza del differimento al 2033, NdR) e almeno fino al 3 maggio 2021, fatto salvo un’ulteriore proroga dello stato di emergenza da Covid-19, altamente probabile alla luce dell’andamento epidemiologico. Infatti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 comma secondo del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la legge del 24 aprile 2020 n. 27, così come modificato da ultimo con il decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125 convertito con la legge del 27 novembre 2020 n. 159, si stabilisce che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, e atti abilitativi comunque denominati […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

Giova ricordare che l’articolo 1, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con la legge del 22 maggio 2020 n. 35, stabilisce attualmente «al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza». A ciò si aggiunge l’art. 182 comma 2 del decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge del 17 luglio 2020 n. 77, il quale dispone che «le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere».

Ovviamente questa circostanza non elimina né riduce la necessità di far doverosamente applicare dagli enti competenti la legge n. 145/2018 sul differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2033, né l’urgenza di un intervento chiarificatore del governo e del parlamento per porre finalmente fine a questa situazione caotica dai possibili esiti drammatici sia per le famiglie dei balneari che per le sorti economiche del paese. Siamo impegnati con forza e determinazione affinché ciò avvenga.

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Antonio Capacchione

Avvocato, presidente nazionale del Sindacato italiano balneari - Fipe Confcommercio dal 2018, già vicepresidente vicario.
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