Opinioni

“Balneari, la legge toscana è una bolla”

Il demanialista Ruggieri: 'Imprenditori innocenti, ma per i funzionari che rilasciano i titoli saranno guai'

La legge n. 31/2016 emanata dalla Regione Toscana si presenta come l’ennesima “bolla” in tema di normativa demaniale destinata, sin dal primo giorno, a essere disapplicata e annullata. È stata infatti prontamente impugnata dal governo dinanzi alla Corte costituzionale che si pronuncerà a maggio.

La legge regionale si presenta, all’articolo 1, come mera applicazione dell’articolo 3 comma 4 bis del D.L. 400/93. L’articolo in questione, però, non permette affatto alle Regioni di stabilire durate ultrasessennali con legge regionale, ma specifica chiaramente che solo il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo potrà prevedere l’istituzione di tali durate.
Ancora, la legge nazionale fa esplicito riferimento a entità e rilevanza economica delle opere da realizzare; aspetto, quest’ultimo, che la legge regionale non affronta affatto.

La norma della Regione Toscana, poi, offre un enorme vantaggio al concessionario uscente nel momento in cui stabilisce un indennizzo pari al 90% del valore aziendale che l’imprenditore concorrente dovrebbe risarcire all’uscente. Tale indennizzo è completamente scollegato e sconnesso da una reale tutela del legittimo affidamento. Questa sconvolgente e ardita operazione è chiaramente vietata dal combinato disposto degli artt. 15 e 16 del D. L.vo 59/2010 e artt. 12 e seguenti della Direttiva CE 123/06, in quanto concretizza un indebito “vantaggio al prestatore uscente”.

La norma poi prevede l’emissione di linee guida da approvarsi con delibera di giunta regionale. I contenuti di tali linee guida escono dall’alveo disegnato dalla legge regionale e la innovano, andando a regolare aspetti ultronei rispetto alla norma regionale stessa. Già questo aspetto non è consentito.

Tra i tanti, comunque, quello che più sconcerta è la possibilità per il concessionario esistente di proporre, a sua discrezione, il passaggio all’atto pluriennale. Solo se la proposta verrà presentata, corredata da complessa documentazione, allora si attiverà la procedura e quindi la pubblicazione.
Anche qui siamo alla negazione della “par conditio”. Sarebbe come se in una gara di atletica lo start non lo annunciasse il giudice (Pubblica amministrazione), cosicché tutti i concorrenti abbiano lo stesso grado di preparazione e prontezza, ma uno dei concorrenti (il concessionario uscente). il concessionario quindi prepara con calma i suoi documenti e il business plan e solo quando è assolutamente pronto apre la gara (?) e i competitori dovranno inseguirlo negli stretti tempi che le linee guida impongono; tempi che invece in concessionario ha potuto artatamente dilatare prima dello “start”.
Anche questo è un altro vantaggio indebito, vietato dalle norme comunitarie e nazionali.

L’insieme delle procedure e dei vantaggi indebiti fa sì che la gara non sia autentica e che questo “nuovo atto” sia in effetti una proroga mascherata ricadendo nella fattispecie già cassata dalla Corte costituzionale nel 2010 in occasione di altre fughe in avanti di altre Regioni.
La norma regionale, quindi, stride con ogni disposizione esistente nel panorama demaniale e si propone di ingannare ancora una volta il già vituperato mondo degli imprenditori balneari, che invece meriterebbe più rispetto e onestà da parte del mondo politico e sindacale.
Questa legge, che insegue la nota chimera della tutela del concessionario attuale a tutti i costi, ha ottenuto un consistente quanto inspiegabile interesse da parte dell’opinione pubblica, con convegni, articoli, eccetera. Non ci spieghiamo tanta passione per una disposizione palesemente al di fuori da ogni logica giuridica e destinata all’annullamento certo da parte della Corte costituzionale. A nostro avviso la legge mira unicamente al solito, effimero, consenso politico e/o sindacale, essendo impossibile darle una qualunque altra veste di credibilità.

Si legge, da più parti, che un centinaio di atti siano stati rilasciati da alcuni Comuni toscani seguendo tale norma. Ma siamo scettici su questo dato. Non crediamo, infatti, che nei Comuni toscani vi siano funzionari o dirigenti così sprovveduti da cadere in questa trappola e siamo fermamente convinti che non esistano atti emessi a seguito di questa norma così scellerata.

L’amara verità è che la norma verrà annullata al 100% e centrerà un unico obiettivo, quello di mettere in serissima difficoltà (per non dire altro) quei pochi dirigenti che l’hanno applicata senza una ponderata analisi degli effetti. Infatti, nel caso in cui alcuni concessionari avessero davvero ottenuto tali titoli, va rappresentato che questi non potranno essere speditamente annullati a valle della sentenza negativa del prossimo maggio, per via dell’impossibilità di annullare atti per mero ripristino della legalità. Sarà necessaria, quindi, un’attenta valutazione dell’interesse pubblico violato, un’analisi sul termine ragionevole, un esame degli interessi del concessionario, etc., ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90, i cui esiti non sono affatto scontati. Nell’angolo, quindi, rimarrà proprio il dirigente comunale, che si è lanciato senza paracadute da quest’aereo in fiamme.

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Giannicola Ruggieri

Master in Diritto ed economia del mare, master in Diritto internazionale del mare (Università della Valletta, Malta), docente di demanio marittimo per la scuola di formazione per funzionari di P.A. Trevi Formazione, consulente di P.A. in materia di demanio, consulente demaniale per DemanioMarittimo.com.
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