Norme e sentenze

Balneari, Consiglio di Stato: “Comuni possono fare gare senza indennizzi”

Un'altra ordinanza di Palazzo Spada conferma la linea dura contro i ristori ai concessionari uscenti

I Comuni possono procedere con le gare delle concessioni balneari anche senza avere disciplinato gli indennizzi per i concessionari uscenti. L’importante è che le procedure selettive rispettino la direttiva europea Bolkestein. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con una recente ordinanza cautelare, la numero 3862 emessa lo scorso 24 ottobre dalla settima sezione, che riguarda un contenzioso nel Comune di Ginosa. Palazzo Spada conferma così il suo orientamento già ribadito con la precedente sentenza 8024 del 14 ottobre 2025, riguardante un contenzioso in Toscana. Secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, non importa che il governo nazionale non abbia ancora disciplinato gli indennizzi e nemmeno il Comune è tenuto a farlo.

Il provvedimento riguarda il giudizio d’appello promosso dal Comune di Ginosa, che aveva contestato la sentenza del Tar Puglia numero 1207/2025. Il Tar, accogliendo il ricorso presentato dai concessionari uscenti, aveva annullato gli atti comunali connessi alla gara per l’assegnazione delle concessioni balneari. Il Consiglio di Stato, accogliendo la richiesta cautelare dell’amministrazione, ha tuttavia sospeso l’efficacia della decisione di primo grado, ritenendo i motivi d’appello non manifestamente infondati e ravvisando un grave danno per l’interesse pubblico qualora le gare venissero bloccate.

In particolare, affermano i giudici di Palazzo Spada, “la mancata previsione nei bandi di gara degli indennizzi per gli investimenti effettuati dai concessionari uscenti non sembra poter determinare l’illegittimità della procedura di assegnazione […] alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza (Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2024, causa C-598/22; Cons. Stato, VII, 14 ottobre 2025, n. 8014)”.

Seppure si tratti solo di un’ordinanza cautelare, la pronuncia conferma la linea dura del Consiglio di Stato contro gli indennizzi ai balneari. Non secondario è il passaggio in cui l’ordinanza afferma che la mancata approvazione dei piani comunali delle coste non costituisce di per sé motivo ostativo all’avvio delle gare, in quanto i Comuni possono basarsi sulle previsioni del piano regolatore costiero o su quelle regionali.

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