Legittimo affidamento e 30 anni per gli attuali imprenditori balneari: è quanto chiede una proposta emendativa presentata da Cna Balneatori per la legge di Bilancio 2018, in discussione in questi giorni al Senato, in aggiunta all’articolo 72 sugli interventi in materia di enti territoriali.
«Abbiamo proposto la tutela del legittimo affidamento per le attuali imprese – dichiara Cristiano Tomei, coordinatore Cna Balneatori – con la conservazione della continuità aziendale e una durata delle concessioni non inferiore a 30 anni per verificare la disponibilità della risorsa del bene spiaggia al fine di dimostrare la non applicabilità dell’articolo 12, comma 1 della direttiva Bolkestein e dell’articolo 49 del TFUE in modo da scongiurare aste ed evidenze pubbliche per il vigente comparto. La risorsa spiaggia non è scarsa e resta garantita la libertà di stabilimento per nuove iniziative imprenditoriali. C’è spazio per tutti».
Riportiamo qui di seguito il testo dell’emendamento redatto da Cna Balneatori e le motivazioni allegate.
Emendamento di Cna Balneatori alla legge di Bilancio 2018
Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72 bis. (Riordino in materia di concessioni demaniali marittime)
Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all’articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a trenta anni per la conservazione della continuità aziendale.
Relazione illustrativa
La proposta emendativa è volta a tutelare gli imprenditori titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 in attesa del riordino della disciplina delle concessioni, al fine di consentire la conservazione del diritto alla continuità aziendale. È necessario, infatti, tutelare il legittimo affidamento dei concessionari che dimostrino di avere effettuato investimenti nella convinzione che il loro titolo sarebbe stato rinnovato. Questo principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le quali asseriscono che il concessionario abbia un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all’avviamento commerciale della propria impresa. Tale misura si rende ancor più essenziale finché gli enti locali non completino la valutazione sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all’articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE.
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