Il Tar del Lazio ha rimesso al giudice ordinario la questione della rivalutazione dei canoni sulle concessioni demaniali marittime. Oggetto del ricorso era il provvedimento con cui, a dicembre 2022, il ministero delle infrastrutture ha aumentato i canoni del +25% in base agli indici Istat sull’inflazione: tuttavia una sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata a luglio 2023, aveva riconosciuto un errore di calcolo da parte del ministero, sospendendo gli effetti della circolare sull’aumento dei canoni per un concessionario che si era opposto. Tanto è bastato affinché un’altra società titolare di un porto turistico presentasse ricorso al Tar adducendo le medesime motivazioni per chiedere l’annullamento dell’aumento; tuttavia in questo caso il tribunale amministrativo laziale ha giudicato il ricorso inammissibile, ritenendo che «la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere a quella del giudice ordinario».
Nella sua decisione, pubblicata ieri con la sentenza n. 19993/2023, il Tar Lazio ha richiamato l’articolo 133, comma 1, lettera b del Codice del processo amministrativo, in base al quale «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge […] le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche». In particolare, afferma la pronuncia del Tar Lazio (presidente Mario Alberto Dinezza, estensore Annalisa Tricarico), «costituisce principio consolidato […] che la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici fa salva la giurisdizione del giudice ordinario ove si controverta su questioni di carattere meramente patrimoniale, che non incidano sulla qualificazione del rapporto concessorio sottostante. Viceversa, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo qualora la (ri)determinazione del canone di occupazione di beni del demanio dipenda da una “differente interpretazione” e da una “mutata classificazione della tipologia di occupazione”; in tale ipotesi, infatti, viene in rilievo un provvedimento amministrativo con cui si incide sull’economia dell’intero rapporto concessorio, attraverso l’esercizio di poteri autoritativi di qualificazione del tipo di utilizzazione delle aree concesse, di cui la diversità di canone è (solo) una (possibile) conseguenza».
Prosegue la pronuncia: «Nel caso in esame, l’oggetto della domanda […] non è costituito dalla verifica della corretta interpretazione e della qualificazione di un rapporto di concessione (da cui eventualmente consegua una diversa determinazione del canone). Dagli atti di causa emerge infatti con chiarezza che si controverte della mera determinazione (dell’aggiornamento) del quantum dei canoni concessori dovuti: l’oggetto del contendere non involge la definizione della natura giuridica di un rapporto concessorio. Sicché, essendo contestata l’entità dell’adeguamento annuale, non vengono in rilievo “situazioni collegate all’applicazione di un potere amministrativo, con conseguente posizione soggettiva della [parte] ricorrente di interesse legittimo” (Tar Lazio, sez. III, 26 luglio 2021, n. 8946), bensì solo questioni meramente patrimoniali». In conclusione, quindi, «la fattispecie all’esame del Collegio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il conflitto tra P.A. e concessionari (singoli o associati), non si configura secondo il binomio potere-interesse (v. Cass. civ. sez. un., n. 411 del 2007, cit.) e ciò sia perché non vi è definizione della natura del rapporto concessorio sia perché l’aggiornamento del canone è stabilito direttamente ed esclusivamente dalla legge, senza che sullo stesso possa incidere in qualche modo un’autonoma determinazione dell’autorità ministeriale».
La decisione del Tar Lazio è di rilievo per tutti i concessionari che hanno voluto opporsi all’aumento del 25% dei canoni balneari: in sostanza, anziché annullare l’aumento per tutti, il tribunale amministrativo ha affermato che ogni concessionario debba portare avanti la propria causa. Il che presumibilmente comporterà che gli enti saranno sommersi da una valanga di contenziosi in merito.
Per approfondire
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