Lazio Norme e sentenze

Sabaudia, esposto ad Anac e Corte dei Conti sul nuovo bando per i chioschi

Contenziosi e demanio nel Lazio

Riapre il confronto sul futuro dei chioschi a servizio delle spiagge libere di Sabaudia. Dopo una prima procedura parzialmente deserta, l’amministrazione comunale ha lanciato una nuova gara per l’assegnazione di sei lotti residui, ma l’opposizione contesta la legittimità dell’impianto procedurale e chiede l’intervento delle autorità di controllo.

La nuova procedura per i chioschi a Sabaudia

Con la Determinazione n. 2065 del 27 agosto 2026, il Comune ha indetto la seconda gara per l’affidamento in concessione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere, con installazione di strutture stagionali per la somministrazione e il noleggio di attrezzature. La procedura riguarda sei lotti complessivi.

Il modello adottato mette a disposizione degli operatori economici aree demaniali e patrimoniali sulle quali posizionare i chioschi. Nel quadro economico del bando figura inoltre una voce specifica per “costi amministrativi tecnici (supporto al RUP e incentivi per funzioni tecniche)” quantificata in 26.292,52 euro per ciascun lotto, per un totale di 157.752 euro posti a carico dei futuri concessionari.

Le contestazioni nell’esposto all’Anac e alla Corte dei Conti

A sollecitare le verifiche è il consigliere comunale d’opposizione Vincenzo Avvisati, che ha depositato un esposto formale ad Anac e Corte dei Conti. La contestazione principale riguarda la qualificazione della gara come “concessione di servizi” ai sensi del Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023). Secondo Avvisati, l’oggetto effettivo è l’attribuzione del diritto d’uso di aree del patrimonio comunale per finalità commerciali a fronte di un canone attivo, fattispecie da ricondurre alla Direttiva Bolkestein e alla regolamentazione dei beni pubblici, escludendo l’applicazione del Codice dei Contratti.

Un altro elemento critico riguarda il requisito di capacità economico-finanziaria: ai concorrenti è richiesto un fatturato globale pari ad almeno 650.400 euro nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni. Nell’esposto si evidenzia come tale soglia possa risultare sproporzionata e restrittiva per la concorrenza. Viene inoltre segnalato il rischio di concentrazione dei lotti: consentendo ad un operatore già vincitore di due lotti di aggiudicarsi anche la quota eventualmente non assegnata, un singolo soggetto potrebbe arrivare a gestire metà dei chioschi della gara.

Infine, si contesta l’imputazione ai concessionari degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023, concepiti dalla norma come risorse accessorie per il personale interno a carico del bilancio dell’ente e non come un onere diretto sui privati. L’Anac e la Corte dei Conti dovranno ora pronunciarsi sulla regolarità dell’iter.

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