Il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto le tre istanze cautelari presentate da alcuni operatori balneari contro le procedure avviate dal Comune di Terracina per l’affidamento di 86 concessioni demaniali marittime destinate ad attività turistico-ricreative. Le ordinanze confermano la legittimità dell’azione amministrativa e consentono all’ente di proseguire con le gare.
I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 1160 del 5 giugno 2026 e del relativo avviso pubblico con cui il Comune ha avviato le procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni sul litorale cittadino. Ma secondo il Tar, la sospensione richiesta dagli operatori avrebbe prodotto effetti contrari agli interessi degli stessi concessionari, esponendoli al rischio di un’occupazione abusiva del demanio marittimo. Inoltre i giudici hanno evidenziato che il blocco della procedura avrebbe paralizzato l’assegnazione di tutte le 86 concessioni, compromettendo l’interesse pubblico a completare le gare in tempo utile per programmare la prossima stagione balneare, in un settore nel quale la giurisprudenza impone di procedere senza ritardi.
Le prime due ordinanze, relative ai ricorsi presentati da un gruppo di operatori balneari, da un consorzio e da due società, hanno evidenziato che l’avviso pubblico contiene una griglia dettagliata di criteri e sub-criteri per la valutazione delle offerte. Con riferimento al Piano di utilizzazione degli arenili (PUA), il Tar ha rilevato che il documento è in una fase avanzata di elaborazione e che la giurisprudenza ammette lo svolgimento delle gare anche in assenza della sua approvazione definitiva.
I giudici hanno osservato inoltre che la procedura di gara prevede la possibilità di recesso senza oneri e consente agli operatori di adeguare le proprie offerte in relazione agli eventuali sviluppi del PUA. Per quanto riguarda la questione dell’indennizzo ai concessionari uscenti, il Tar ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dalla normativa non costituisce un motivo per sospendere le gare. Il Comune, inoltre, ha già avviato la procedura peritale per la determinazione dell’indennizzo, fissandone anche un tetto massimo. Le ordinanze hanno infine escluso, in questa fase cautelare, anche la fondatezza delle contestazioni relative alla presunta incompetenza della Giunta comunale.
Con la terza ordinanza, il Tar ha respinto anche il ricorso presentato da un altro gruppo di operatori titolari di concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009. Il collegio ha ricordato che lo stesso Tribunale, con sentenze ormai definitive, aveva già dichiarato legittima la revoca della proroga automatica delle concessioni fino al 2033 disposta dal Comune, evidenziando come i titoli concessori non possano sottrarsi all’applicazione della normativa sopravvenuta attraverso proroghe incompatibili con il diritto dell’Unione europea. Anche in questo caso il Tar ha escluso la sussistenza del periculum in mora, ritenendo che l’eventuale sospensione degli atti impugnati determinerebbe proprio quel rischio di occupazione abusiva del demanio prospettato dai ricorrenti. Nella comparazione tra gli interessi coinvolti, i giudici hanno attribuito prevalenza all’interesse pubblico della corretta e legittima gestione del demanio marittimo, consentendo così al Comune di proseguire l’iter per l’assegnazione delle concessioni balneari.
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