Il Comune di Carrara ha avviato ufficialmente la procedura per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima, tramite atto formale, relativa a uno stabilimento balneare situato a Marina di Carrara. L’avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 dell’8 luglio 2026 (parte III, pagina 250), apre una procedura che consente la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenti entro 30 giorni. L’atto richiama espressamente i principi europei di tutela della concorrenza, l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la legge n. 118/2022 sulla concorrenza, modificata dal decreto-legge n. 131/2024, oltre alla normativa regionale toscana e alle deliberazioni con cui il Comune di Carrara ha disciplinato le procedure comparative per il rilascio delle nuove concessioni balneari. Tuttavia la procedura presenta alcuni elementi che potrebbero risultare incompatibili con i principi della direttiva europea Bolkestein e con la normativa nazionale.
La decisione di consentire l’atto formale è stata adottata da una delibera di giunta approvata il 23 dicembre 2025. L’istanza riguarda un’area demaniale di 5.308 metri quadrati, con un fronte mare di 32,23 metri. La concessione è destinata al mantenimento e alla gestione di uno stabilimento balneare a finalità turistico-ricreativa. L’avviso precisa che la durata della concessione è fissata in 20 anni, sono previsti nuovi investimenti per 230mila euro e vengono riconosciuti investimenti pregressi ancora da ammortizzare per circa 1,2 milioni di euro. Il canone demaniale di riferimento è pari a 12.061,68 euro (valore 2025), destinato a essere aggiornato con il decreto ministeriale e gli adeguamenti Istat. Tutti i manufatti presenti sono qualificati come amovibili ai sensi della normativa regionale.
Nel caso in cui vengano presentate domande concorrenti, si precisa nell’atto, il Comune prevede una procedura comparativa e, prima del suo avvio, la determinazione dell’eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge n. 118/2022. Ma qui sorgono i dubbi. L’avviso precisa infatti che la competizione tra operatori economici non costituisce la regola, ma interviene soltanto qualora vengano presentate domande concorrenti entro il termine di 30 giorni. In assenza di concorrenti, la procedura sembrerebbe concludersi con il rilascio diretto della concessione al soggetto che ha presentato l’istanza originaria, senza lo svolgimento di una vera gara pubblica. Si tratta di un meccanismo che richiama il tradizionale istituto dell’atto formale previsto dal Codice della Navigazione, basato sulla pubblicazione della domanda e sulla possibilità di presentare istanze concorrenti.
Proprio questo aspetto potrebbe rappresentare il principale punto di criticità rispetto al quadro normativo vigente. La direttiva Bolkestein, recepita nell’ordinamento italiano, richiede infatti che l’affidamento di concessioni relative a risorse naturali scarse avvenga attraverso procedure di selezione imparziali, trasparenti e competitive, predisposte preventivamente dall’amministrazione. Anche la legge n. 118/2022, che disciplina il riordino delle concessioni demaniali marittime, prevede l’indizione di procedure selettive pubbliche per l’assegnazione delle concessioni e stabilisce criteri uniformi di valutazione. Nel caso di Carrara, invece, il procedimento prende avvio dalla domanda di un operatore economico già individuato e solo successivamente consente l’eventuale presentazione di istanze concorrenti. La procedura comparativa, quindi, non viene avviata autonomamente dall’amministrazione, ma soltanto se altri soggetti manifestano interesse entro il termine previsto.
Dal punto di vista del diritto europeo, questo schema potrebbe essere considerato meno aperto rispetto a una gara pubblica indetta fin dall’origine, poiché attribuisce al richiedente iniziale una posizione di vantaggio temporale e organizzativa. Resta dunque da verificare se questo modello procedurale possa essere considerato pienamente conforme ai principi europei sulla concorrenza e alla disciplina introdotta dalla legge sulla concorrenza del 2022. Proprio la scelta di subordinare la competizione all’eventuale presentazione di domande concorrenti, anziché indire fin dall’inizio una gara aperta, potrebbe esporre la procedura a possibili contestazioni amministrative o giudiziarie, con il rischio che il modello adottato venga sottoposto al vaglio dei tribunali amministrativi o della giurisprudenza europea.
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