Norme e sentenze

Sentenza Cassazione su balneari, breve disamina di una strategia perdente

Prospettive e soluzioni alla prova dei fatti in seguito all'inammissibilità del ricorso

Vale la pena fare alcune considerazioni sull’esito negativo del ricorso, presentato da diverse imprese balneari riminesi, presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (RG 5010/2024) reso con ordinanza n. 14568/2026 del 17 maggio 2026. Mesi orsono, in seguito ad alcuni miei commenti e articoli sul tema, a fronte di una grande aspettativa evidenziata sull’udienza del 12 maggio 2026 circa l’attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione per un presunto difetto od eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato nell’ambito della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 del Consiglio di Stato, avevo stigmatizzato, per disciplina processuale amministrativa, l’ampia discrezionalità del Presidente di Sezione di comporre in una adunanza plenaria. Di tali questioni occorreva una interpretazione comune in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime e il potere conformativo del CdS in subiecta materia sia rispetto alla normativa nazionale che in applicazione di direttive comunitarie e dei principi euro unitari sottesi. Dunque, argomentavo l’inopportunità di tale azione.

Dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione, i motivi legali dedotti prima dell’udienza si sintetizzano così:

  1. “Si assume che la AP si è sostituita al Legislatore (…) sostanzialmente a dichiarare illegittime tutte le norme di legge anche successive che garantiscano la continuità (…) dell’utilizzazione del demanio marittimo alle concessioni (…) in corso alla data di entrata in vigore dell’art. 1 co. 682 della L. 145/2018 (…) costruendo una nuova disciplina in deroga al codice della navigazione con la previsione di procedure di gara al di fuori del campo di applicazione del codice dei contratti pubblici e fissando i criteri generali di determinazione dell’indennizzo spettante ai concessionari uscenti (…) imponendo a tutti (…) le nuove regole tra cui la cessazione della durata  (…) al 31.12.2023 in luogo della durata prevista dalla legge [predetta] al 31.12.2033 per eccesso di potere giurisdizionale“.
  2. Invasione della sfera attribuita al Legislatore comunitario  e la giurisprudenza comunitaria con violazione della tutela dei diritti fondamentali (…) precludendo e rendendo non effettiva la difesa giudiziale (…) si sostanzierebbe nell’indebita inclusione delle concessioni demaniali (…) alla Direttiva Servizi“.

La decisione, a fronte di ciò, li dichiara inammissibili, ovvero viziati di legge e di procedura, per le seguenti censure:

  • i concessionari demaniali riminesi ricorrenti non hanno mai partecipato al giudizio di cui alla sentenza della AP n. 17/2021, “poiché con la impugnazione (…) si esercita un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (…) le ragioni addotte (…) non sono relative alla diretta incidenza sulla sentenza gravata ma nel pregiudizio di mero fatto derivante dalla capacitò persuasiva dei principi affermati dalla Adunanza Plenaria (,,,) ma non preclude la la possibilità di un diversi giudizio (…) il rimedio che in astratto l’ordinamento appresta è quello dell’opposizione di terzo  di cui all’art. 108 c.p.a. (…) non anche il ricorso per cassazione che resta riservato alle parti in giudizio (impregiudicata la valutazione circa l’interesse dedotto dai ricorrenti  in quello che l’art. 404 cpc individua come legittimante la detta esposizione)“;
  • la decorrenza dei termini di cui all’art. 92 comma 3 del D.LGS. 104/2010;
  • la sussistenza del precedente analogo costituito dalla pronuncia della S.C. 28959/2025.

Da qui, la condanna alle spese gravose di giudizio. Che dire? Una debacle assoluta in un’azione che viola espressamente i principi fondamentali del processo, ove il merito è stato smontato, solo in ultimo, con la sussistenza del precedente della Cassazione citata, a mo’ di ciliegina sulla torta. Personalmente ero già consapevole delle forti criticità a tale azione, e le avevo esplicitate sia sui social che negli ultimi articoli scritti per Mondo Balneare. Oltre il potere conformativo del giudice amministrativo che non è terzo, altro avrebbero dovuto proporre ed agire i concessionari riminesi coinvolti. Non si modifica una giurisprudenza consolidata, ma la si crea una diversa, senza richieste eteree di rinvio pregiudiziale. Le conseguenze: disastrose. Si è perso tempo dal 2024.

Un minimo quadro può descriversi brevemente, a partire dal mancato sviluppo ed approfondimento, nel ricorso, della Direttiva Concessioni di cui ho parlato nel mio ultimo contributo pubblicato su Mondo Balneare, ma ciò deve essere compiuto in pressione a livello associativo, governativo e comunitario. Inoltre, con l’applicazione di ciò che è sempre stata sotto gli occhi di tutti, abbagliati dalla Direttiva Servizi, dai bandi e dalle scelte (molte del tutto improponibili) dei Comuni costieri, dal mancato intervento del Governo, dalle soap opera sugli indennizzi (il decreto doveva uscire il 30 marzo 2025, poi ad aprile, poi a maggio 2026), dal timore dell’art. 49 del C.N.

Ci si è letteralmente dimenticati di esporre che la decisione della AP 17/2021, oltre a parlare di gara (ma non di specifica gara ad evidenza pubblica derivante dal TU Appalti Pubblici di cui al D.LGS. 50/2016, oggi 36/2023), riferisce di criteri quali la capacità tecnica acquisita riconosciuta nel tempo e della fonte prevalente di reddito, che ben possono utilizzarsi al tempo. Come ci si è dimenticati di dire che, col DL 131/2024, c’è stato il riordino della materia al 30 settembre 2027.

In ultimo, ci si limita a dire che l’ultimissima giurisprudenza offre spunti molto interessanti. Quanto all’art. 404 c.p.c., ipotizzata quale mezzo al posto del ricorso per cassazione, si ricorda che, ai sensi delle decisioni delle AP del Consiglio di Stato nn. 4-5 del 17.02.2019, gli effetti conformativi, ordinatori ed additivi operano solo nei confronti delle parti in giudizio. Chissà. Di sicuro occorre un cambio di passo pratico, agevole ed efficiente.

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Fabio Maria Vellucci

Avvocato amministrativista e civilista, esperto di demanio marittimo e di esposti alle autorità, con esperienza trentennale in ambito portuale e consorziale e con enti pubblici. È stato avvocato del Comune di Gaeta (Latina) dal 1999 al 2002.