Norme e sentenze

Gli errori del Mit nell’aggiornamento sui canoni balneari

La circolare dello scorso agosto contiene una serie di anomalie che rendono i calcoli sbagliati

C’è un’apparente “normalità operativa” del decreto dirigenziale del ministero delle Infrastrutture n. 8376 dell’11 agosto 2025, che ha comunicato la misura del canone da versare entro il 15 settembre 2025 e l’adeguamento nella percentuale del –0,65%. Ma non è così. Bisogna tornare allo schema di decreto ministeriale presentato dal Mit e oggetto di rimarchevoli critiche preventive da parte della Sezione consultiva del Consiglio di Stato nell’adunanza dell’8 luglio 2025. Questo parere non aveva solo per oggetto l’obbligo di indennizzo e la misura dello stesso per i concessionari uscenti da bandi di gara, ma anche “l’aggiornamento dei criteri di quantificazione per l’importo dei canoni” (così il parere) relativo alla disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legge 400/1993, convertito in legge 494/1993.

Su tale questione, Palazzo Spada aveva ricordato “la mancata indicazioni di possibili alternative eventualmente prese in considerazione”. Da qui, come per le altre significative critiche, lo schema di decreto era stato ritirato dal Mit. Il decreto dirigenziale sopra citato pare invece ossequiare il decreto 73/2025 convertito in legge 105/2025, il cui articolo 6 comma 1 individua un’interpretazione autentica dell’articolo 4 comma 1 del decreto 400/1993. Iniziamo da alcune considerazioni critiche:

  1. L’articolo 16 comma 2 del Regolamento esecutivo del Codice della navigazione afferma che la misura minima del canone (e dunque, aggiungiamo, anche l’adeguamento) deve avvenire per legge o regolamento. Qui trattasi invece di mero decreto dirigenziale, che avrebbe dovuto essere applicativo di un decreto ministeriale che, allo stato, non esiste.
  2. L’articolo 4 citato parla di adeguamento per media degli indici Istat tra quelli indicativi per i prezzi al consumo per le famiglie e quelli dei prezzi all’ingrosso, e qui sorge il problema. Alla fine degli anni ottanta, l’Istat ha abbandonato l’indice dei prezzi all’ingrosso per “scarsa significatività” (così affermava la comunicazione dell’istituto), facendo nascere la questione, a nostro ragionevole avviso, della legittimità e applicabilità della media predetta, che unitamente alla misura minima del canone, quantifica il versamento dello stesso da parte dei concessionari demaniali.

Il canone e il relativo adeguamento devono tenere conto dell’area scoperta, delle aree di sedime per le opere di facile e difficile rimozione e le pertinenze, nonché delle percentuali di volumetrie. Ne consegue che il calcolo complessivo del canone non può essere arbitrario o contrario alla legge. Invece, l’anno 2025 ci porta alcune circostanze assai rilevanti.

Le decisioni del Tar Lazio (sezione V ter n. 13/2025 e n. 14196/2025) avevano dichiarato illegittimi, rispettivamente, il decreto ministeriale 321/2022 (sull’adeguamento dei canoni per il 2023) e il decreto ministeriale 389/2023 (sempre sull’adeguamento, ma per la stagione 2024), perché avevano introdotto un nuovo criterio, ovvero l’indice Istat per i prezzi dei beni industriali in luogo del prezzo dei beni all’ingrosso, in contrasto con l’articolo 4 del decreto 400/1993. Tale nuovo criterio è stato ancora introdotto dal successivo decreto 73/2025, con l’ulteriore effetto dichiarato di farlo decorrere retroattivamente sin dal 1994. Ne consegue che, a parere di chi scrive e confortato dalla giurisprudenza, le leggi non hanno effetto retroattivo, e che un’eventuale legge di modifica espressa dell’articolo 4 precitato ha valenza soltanto dalla data di entrata in vigore, in questo caso dal 2025. Ma ciò non è stato così, perché al decreto dirigenziale, oltre alla rubricazione, sono allegate le tabelle a decorrere dal 1989 con criteri di adeguamento – con il grave sospetto – di essere già stati modificati dal decreto 73/2025.

Poiché tale nostra interpretazione è mutuata dalla giurisprudenza (per esempio, tra le tante, si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 155/1990), il conseguente risultato è non solo un’incertezza assoluta di calcolo del canone in ordine a una media inapplicabile per il 2025, ma anche la non legittimità dei canoni (già allora) adeguati a decorrere dalla comunicazione Istat. Per non dire della potenzialità dei conguagli da versarsi per l’adeguamento introdotto dal decreto 73/2025, anche per il passato.

Da un semplice calcolo operativo, sulla scorta delle premesse, ne ricaviamo degli indici molto rilevanti che decorrono dal 6% al 10% al minimo per ogni anno, che si aggiungono al canone. Dunque, concludendo, si evidenzia un grave problema di responsabilità erariale.

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Fabio Maria Vellucci

Avvocato amministrativista e civilista, esperto di demanio marittimo e di esposti alle autorità, con esperienza trentennale in ambito portuale e consorziale e con enti pubblici. È stato avvocato del Comune di Gaeta (Latina) dal 1999 al 2002.