Campania Norme e sentenze

Lo storico stabilimento balneare di Napoli deve chiudere: la decisione del Consiglio di Stato

Il Bagno Elena, attivo dal 1899, ha perso temporaneamente la sua battaglia in tribunale. Ma il Consiglio di Stato deve ancora esprimersi in via definitiva.

La proroga della concessione è illegittima, il Bagno Elena deve chiudere e l’Autorità portuale deve indire una gara per trovare un nuovo gestore. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha respinto, tramite ordinanza cautelare, la domanda presentata dal Bagno Elena di Napoli per bloccare temporaneamente l’esecuzione di una sentenza emessa dal Tar Campania, che imponeva allo storico stabilimento balneare di smantellare l’attività. Nelle settimane precedenti il tribunale amministrativo aveva annullato la proroga della concessione rilasciata dall’Autorità portuale: di conseguenza il Bagno Elena, storico stabilimento attivo dal 1899 e con origini risalenti al 1840, avrebbe dovuto chiudere e rimuovere le proprie strutture e attrezzature.

Il Tar Campania aveva dato ragione a Edoardo Trotta, titolare del ristorante Palazzo Petrucci, situato proprio di fronte alla spiaggia in questione. Trotta ha interesse affinché venga indetta una gara pubblica per l’assegnazione della concessione, con l’intenzione di realizzare un esclusivo lido di alta gamma. Mario Morra, attuale gestore del Bagno Elena, aveva ottenuto in precedenza un decreto provvisorio dal presidente di sezione del Consiglio di Stato che gli permetteva di continuare l’attività fino alla discussione collegiale fissata per il 15 luglio. Tuttavia, l’udienza si è conclusa con un esito sfavorevole sia per lui che per l’Autorità portuale, che si era costituita al suo fianco nella causa.

Morra dovrà dunque portare via le attrezzature dall’arenile in attesa della nuova gara. Lo aveva già fatto subito dopo la sentenza del Tar e prima del decreto cautelare che gli aveva concesso la sospensiva fino al 15 luglio, ma si era limitato a liberare la porzione di spiaggia davanti a Palazzo Petrucci, mantenendo lettini e ombrelloni sul resto dell’arenile. La vicenda, però, non è ancora definitiva, in quanto pende il giudizio di merito al Consiglio di Stato. Tuttavia, scrivono i giudici nell’ordinanza cautelare, «non emergono immediati profili che possano condurre a formulare una prognosi di accoglimento del ricorso, posto che la sentenza impugnata, nell’annullare la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale del 9 maggio 2024 e la concessione provvisoria 112 del 2024, oltre che la più recente delibera dell’Autorità del 23 gennaio 2025, ha fatto applicazione del condiviso indirizzo della giurisprudenza amministrativa, conforme ai principi del diritto dell’Unione in materia di sottoposizione a gara delle concessioni demaniali marittime e di divieto di proroga delle concessioni scadute».

Sanciscono dunque i giudici: «Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non sussistono le condizioni per accordare tutela all’interesse privato della società ricorrente alla continuità della propria azienda, dovendosi invece tutelare l’interesse pubblico alla fruizione collettiva e indistinta del bene pubblico ove non riservato attraverso il rilascio di legittimo titolo all’esito di gara pubblica, nonché l’interesse privato degli altri operatori economici che aspirano a parità di condizioni a conseguire il medesimo bene giuridico, scaturendo dunque dalla sentenza impugnata, non sospesa, l’immediato rilascio, senza ulteriore indugio, dell’area demaniale detenuta dall’appellante, affinché la stessa sia restituita al suo naturale uso in favore della intera collettività, ovvero immediatamente sottoposta a gara».

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