Il Tar Puglia ha legittimato la “proroga tecnica” delle concessioni balneari. Secondo i giudici, i titoli concessori in essere sono validi fino alla stipula degli atti regolanti i nuovi rapporti. La sentenza (Tar Puglia, sezione di Lecce, n. 1209/2025 pubblicata il 12 luglio 2025, presidente ed estensore Antonio Pasca) affronta una questione di grande attualità nel dibattito sulle concessioni demaniali marittime: la compatibilità con il diritto dell’Unione europea della cosiddetta “proroga tecnica”, introdotta dal decreto legge n. 131/2024 e recepita nella legge n. 118/2022, come novellata dalla legge di conversione n. 166/2024. Il giudice amministrativo leccese si discosta dall’orientamento più rigoroso inaugurato dal Tar Liguria (sentenza n. 869/2024), valorizzando un’interpretazione funzionale della proroga, idonea a salvaguardare il principio di continuità gestionale senza eludere l’obbligo di svolgimento delle gare pubbliche. In questo quadro, viene affermata la legittimità della permanenza del concessionario uscente fino alla stipula del nuovo contratto, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge n. 118/2022.
Il caso trae origine dalla procedura avviata dal Comune di Ginosa per l’assegnazione di venti concessioni demaniali marittime, a seguito della sentenza n. 4480/2024 del Consiglio di Stato che aveva imposto l’obbligo di indire gara, annullando gli atti prorogatori precedenti. All’esito della procedura, la società Lido Zanzibar srl, già concessionaria, è risultata aggiudicataria di uno dei lotti. Tuttavia, ha impugnato in parte la determina di aggiudicazione n. 733/2025, nella parte in cui fissava il termine della propria concessione al 15 settembre 2025, anziché al momento effettivo di stipula del nuovo contratto, come previsto dalla disciplina sopravvenuta.
Il fulcro motivazionale della sentenza risiede nella qualificazione della proroga come tecnica, ovvero funzionale e transitoria. Essa non si risolve in un’estensione arbitraria della durata delle concessioni, ma rappresenta una misura transitoria per assicurare continuità amministrativa ed evitare vuoti di gestione, nelle more della conclusione delle procedure selettive. Il Tar evidenzia come il termine del 30 settembre 2027, previsto dall’articolo 3, comma 1 della legge 118/2022, non costituisca una proroga automatica bensì un termine massimo, operante solo ove le gare non siano ancora concluse. Le concessioni cessano anticipatamente qualora l’aggiudicazione abbia prodotto i suoi effetti con la stipulazione del nuovo contratto.
Uno degli aspetti più significativi della sentenza è la resistenza del giudice leccese alla disapplicazione automatica della normativa nazionale. Il Tar, pur richiamando la centralità della direttiva 2006/123/CE e dell’articolo 49 del TFUE, sottolinea come, in presenza di margini interpretativi, il giudice nazionale debba preferire un’interpretazione conforme piuttosto che ricorrere alla disapplicazione.
La pronuncia riafferma che la proroga non esonera le amministrazioni dall’obbligo di bandire gare, né produce effetti anticoncorrenziali, trattandosi di un intervento normativo volto a regolare la fase intermedia tra la cessazione della precedente concessione e la stipula del nuovo rapporto. Precisa infatti il Tar pugliese che “la proroga, pertanto, deve essere interpretata nel senso per cui, ai fini della sua operatività, è necessario che le amministrazioni comunali avviino le attività funzionali allo svolgimento delle procedure di gara, in quanto obbligate a procedere in tal senso e con conseguente possibilità per gli interessati di agire con gli ordinari strumenti di tutela per il caso di eventuale inerzia”.
L’approccio adottato dal Tar Lecce non si risolve in una legittimazione acritica delle proroghe, ma si fonda sulla loro condizionalità funzionale: “Ed invero, è lo stesso diritto dell’Unione ad imporre che l’individuazione dei concessionari avvenga all’esito di procedure competitive, il cui svolgimento comporta l’inevitabile decorso di un non indifferente periodo di tempo. Conseguentemente, sostenere che debba procedersi all’automatica disapplicazione della proroga fissata dal legislatore con specifico riferimento alla fase antecedente allo svolgimento delle gare (fermo l’obbligo di procedere al loro avvio e la possibilità di disporne l’anticipata cessazione in caso di conclusione antecedente al termine massimo stabilito per legge) avrebbe unicamente l’effetto di impedire in toto l’esercizio delle concessioni nel corso di tale lasso temporale, senza determinare, al contempo, alcun apprezzabile effetto di tutela della concorrenza, in quanto comunque non potrebbe procedersi all’individuazione dei nuovi concessori se non ad esito delle gare”.
Particolarmente rilevante è, infine, l’affermazione del principio secondo cui, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della legge 118/2022, il concessionario uscente può continuare legittimamente l’occupazione dell’area demaniale fino alla stipulazione dell’atto regolativo del nuovo rapporto. Ciò implica che qualsiasi determinazione amministrativa che stabilisca un termine “intermedio”, come quello indicato dal Comune di Ginosa (15 settembre 2025), risulta priva di fondamento giuridico.
In definitiva, la sentenza si pone in una prospettiva di equilibrio istituzionale e giuridico, nel tentativo di conciliare esigenze normative spesso confliggenti: da un lato il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza; dall’altro la necessità di preservare la continuità nella gestione di servizi pubblici e attività economiche irrinunciabili, come quelle balneari.
Per approfondire
Scarica la sentenza n. 1209/2025 del Tar Lecce >
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