Attualità

Indennizzi ai balneari, il testo del decreto: ok della Ragioneria di Stato

I nuovi concessionari dovranno pagare ai precedenti gestori gli investimenti non ammortizzati negli ultimi 5 anni e un'equa remunerazione dei beni immateriali

Il decreto sugli indennizzi ai balneari è in dirittura d’arrivo: i ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e finanze ci stavano lavorando in gran segreto, ma alcune attendibili indiscrezioni di stampa hanno rivelato i contenuti del provvedimento. Nei giorni scorsi la Ragioneria di Stato ha bollinato il testo e ora si attende il via libera da parte del Consiglio di Stato, prima di portare il testo in parlamento.

La norma attuativa sugli indennizzi è l’ultimo passaggio per concludere la riforma delle concessioni balneari voluta dal governo Meloni, che manda gli stabilimenti a gara entro il 30 giugno 2027. Il decreto deve decidere le regole per calcolare gli indennizzi economici ai concessionari uscenti, che saranno a carico dei subentranti. Il decreto Salva-infrazioni, approvato lo scorso novembre, aveva previsto di approvare la norma attuativa entro lo scorso 31 marzo, ma i ministeri si sono presi qualche mese in più.

Il Sole 24 Ore e Italia Oggi hanno anticipato i contenuti del provvedimento. Gli indennizzi dovranno essere calcolati sulla base del valore degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni e non ancora ammortizzati al termine della concessione, comprese le spese affrontate in seguito a eventi calamitosi dichiarati dalle autorità competenti o in conseguenza a sopravvenuti obblighi di legge. A questi andrà aggiunta l’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. Il nuovo concessionario avrà sei mesi di tempo, a partire dalla data di aggiudicazione della concessione, per saldare l’indennizzo al precedente gestore.

Nello specifico, prosegue il testo, sono considerati rilevanti ai fini della determinazione dell’indennizzo gli investimenti che rispettano i seguenti criteri:

  • investimenti strumentali alla concessione, da trasferire ai nuovi concessionari come parte integrante ed essenziale della concessione al fine di garantire la continuità nella fornitura del servizio;
  • investimenti effettuati su opere conformi al titolo concessorio e agli strumenti urbanistici vigenti;
  • investimenti su beni non amovibili realizzati per l’esercizio della concessione demaniale, per la realizzazione o l’acquisto di opere di difficile rimozione inerenti a beni non amovibili strumentali alla concessione, e per l’acquisto di beni amovibili necessari per la fornitura del servizio.

Per calcolare gli investimenti non ammortizzati, sottolinea la bozza del decreto, si dovrà considerare il valore nominale dell’ultimo bilancio disponibile, al netto dell’ammortamento previsto alla data di cessazione della concessione. Dall’indennizzo dovranno essere detratte eventuali sovvenzioni pubbliche di cui il titolare ha goduto. In aggiunta dovrà essere calcolato il valore dell’equa remunerazione, in base agli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni in beni materiali e immateriali, funzionali all’accrescimento del valore commerciale dell’area in concessione.

I Comuni che dovranno indire le gare dovranno chiedere al concessionario uscente, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data di pubblicazione del bando, di fornire entro 40 giorni l’elenco degli investimenti da considerare, su cui l’ente potrà effettuare verifiche. Il pagamento dell’indennizzo, conclude il testo, sarà oggetto di cauzione pari al 20%.

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