Norme e sentenze

Balneari, Corte Ue: “Gare anche per concessioni precedenti al 2009”

Un'ordinanza ribadisce l'applicazione della Bolkestein anche per i titoli storici, demolendo la tesi di un gruppo di balneari riminesi

Le gare delle concessioni balneari vanno effettuate in ogni caso, a prescindere che il titolo sia stato rilasciato prima o dopo il 28 dicembre 2009, data di recepimento della direttiva Bolkestein in Italia. Lo ha affermato la Corte di giustizia europea con un’ordinanza emessa mercoledì. La causa riguardava un gruppo di balneari di Rimini, difesi dagli avvocati Vincenzo De Michele, Ettore Nesi e Roberto Righi, che avevano fatto ricorso contro il Comune. I balneari rivendicavano di non dover andare a gara, perché le loro concessioni erano state rilasciate prima del recepimento della Bolkestein (direttiva 123/2006), quando in Italia vigeva il regime di rinnovo automatico che garantiva la durata eterna dei titoli. Ma la settima sezione della Corte Ue ha dato torto ai balneari.

“Le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 123/2006 al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state inizialmente rilasciate”, affermano le conclusioni dell’ordinanza.

E ancora: “Rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, ma esercita un’attività economica in un’area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, nell’ambito di un regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso, una volta che tali concessioni riguardano risorse naturali, ai sensi di tale disposizione e posto che il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative è limitato per via della scarsità delle risorse naturali”.

In sostanza, afferma la Corte Ue, il Comune di Rimini era legittimato a porre fine al rinnovo automatico delle concessioni balneari e a bandire nuove gare. Un principio che vale per tutte le amministrazioni italiane, trattandosi di una pronuncia di rango europeo.

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