Norme e sentenze

Sono annullabili le concessioni balneari al 2033 rilasciate con pubblicazione dell’atto

Il Consiglio di Stato affossa anche l'ultima possibilità a cui si appigliava la categoria: la procedura non è equiparabile a un bando con comparazione di offerte concorrenti

Non sono idonee le estensioni delle concessioni balneari fino al 2033 rilasciate in seguito alla pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6513/2024 pubblicata ieri, lunedì 16 dicembre. Palazzo Spada si è espresso su un tema molto scottante, quello dell’estensione di 15 anni disposta dalla legge 145/2018 (“legge Centinaio”). La norma era stata annullata dallo stesso Consiglio di Stato, in una sentenza emessa a novembre 2021 dall’adunanza plenaria: il rinnovo fino al 2033 era stato equiparato a una proroga automatica, dunque in contrasto con la direttiva europea Bolkestein che impone i bandi pubblici delle concessioni balneari. Tuttavia, in seguito alcuni Tar avevano dichiarato valide le estensioni fino al 2033, nei Comuni che avevano effettuato la pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio. Ora, invece, il Consiglio di Stato ha affermato che anche questo tipo di procedura non è idonea e che tali titoli sono da ritenersi annullabili. Secondo i giudici la semplice pubblicazione dell’atto non è sufficiente a rispettare la Bolkestein, poiché non si tratta di un bando con procedura comparativa tra domande concorrenti.

Nello specifico, la pronuncia di Palazzo Spada ha ribaltato una recente decisione del Tar di Bari, che aveva dichiarato valide le concessioni balneari fino al 2033 rilasciate dal Comune di Monopoli, in quanto effettuate attraverso la pubblicazione dell’atto. Invece, secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, «il procedimento applicato dall’amministrazione comunale è stato avviato […] non sulla scorta di un bando pubblico predisposto dall’amministrazione pubblica secondo criteri di massima pubblicità, trasparenza e imparzialità dei criteri di assegnazione del bene demaniale, bensì sull’istanza di proroga della concessione proposta dallo stesso gestore uscente della concessione demaniale cui ha fatto seguito, ai sensi delle citate disposizioni del Codice della navigazione, il c.d. “rende noto” affisso all’albo pretorio comunale. Non vi è chi non veda come si tratti di una forma di comunicazione di rilievo solo locale, priva di ogni modalità di evidenza pubblica che ha interessato soltanto il territorio del comune di Monopoli, del tutto insufficiente e inadeguata a consentire il rispetto della tutela minima della concorrenza imposta dalla direttiva n. 2006/123/CE (la direttiva Bolkestein, NdR), le cui disposizioni si applicano, in modo incondizionato e sufficientemente preciso, quale contenuto di tutela minima a favore di candidati potenziali».

La pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio è una procedura prevista all’articolo 37 del Codice della navigazione e all’articolo 18 del suo regolamento di esecuzione. Quando fu approvata l’estensione delle concessioni balneari fino al 2033, alcuni Comuni l’avevano applicata in automatico, mentre altri avevano prima pubblicato l’atto sull’albo pretorio, talvolta su richiesta del concessionario stesso (secondo un meccanismo definito “istanza di parte”). Si riteneva che questa seconda strada fosse più rispettosa della direttiva Bolkestein, in quanto la pubblicazione avrebbe dato la possibilità di presentare eventuali domande concorrenti. Qualora fossero arrivate, l’amministrazione avrebbe avviato una procedura comparativa; altrimenti avrebbe potuto applicare direttamente il rinnovo.

Tuttavia questa procedura, pur essendo una pubblicazione, secondo il Consiglio di Stato non è una gara selettiva. Aggiungono infatti i giudici: «La procedura “informale” dell’art. 37 cod. nav. (e dell’art. 18 reg. es. cod. nav.), che prende le mosse, come rammenta la giurisprudenza, da una domanda del privato, non solo non assicura quelle adeguate condizioni di pubblicità che devono presiedere all’avvio, allo svolgimento e al completamento della procedura selettiva, le quali richiedono, laddove la concessione abbia una rilevanza che trascende il mero ambito locale o, addirittura, assuma interesse transfrontaliero, che essa sia, a seconda dei casi, pubblicizzata a livello regionale, nazionale ed europeo per assicurare la partecipazione alla procedura anche ad eventuali operatori di altri Stati membri interessati».

Al momento gli atti già pubblicati e rilasciati, senza alcuna opposizione né impugnazione al momento del rilascio, restano validi. Tuttavia, la pronuncia del Consiglio di Stato rappresenta un precedente che potrebbe avere enormi ripercussioni su molte concessioni balneari italiane, comprese quelle rinnovate attraverso gli atti formali che non sono passati attraverso una procedura comparativa. In base al “decreto Infrazioni” approvato dal governo Meloni, le concessioni balneari dovranno essere messe a gara entro il 30 giugno 2027.

Per approfondire

© Riproduzione Riservata

Clicca qui sotto e inizia a seguirci sulle nostre pagine social per rimanere aggiornato

Alex Giuzio

Dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle coste. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e "Turismo insostenibile" (Altreconomia 2024).
Follow Me: