La II sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con tre recenti pronunce, ha accolto il ricorso di alcuni stabilimenti balneari, tutti associati a Federbalneari Salento, i quali avevano impugnato i criteri di calcolo della Tarsu adottati dal Comune di Gallipoli.
La vicenda è nata quando i titolari degli stabilimenti balneari Lido Piccolo, Lido Baia Verde e Residence Le Dune si sono visti recapitare una richiesta di pagamento della Tarsu riferita all’arenile e quantificata sulla base dell’intero anno solare. Da qui il ricorso proposto con l’avvocato Danilo Lorenzo, il quale ha evidenziato la illegittimità dell’imposta riferita a un bene che ha un utilizzo, ai fini Tarsu, temporaneo e comunque a carattere prettamente stagionale e inferiore all’intero anno solare, con conseguente applicazione della tariffa in base all’uso effettivo del bene.
Tale principio ha superato il vaglio della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la quale ha accolto i ricorsi ritenendo equa un’imposizione fiscale riferita all’arenile quantificata sulla base dell’utilizzo temporaneo e stagionale (sei mesi).
«Le pronunce della Commissione Tributaria – commenta Mauro Della Valle, presidente di Federbalneari Salento – hanno il pregio di raggiungere un obiettivo di equità fiscale laddove, pur ribadendo l’importanza della imposizione, ne viene parametrato l’importo a principi di giustizia, considerato che durante la stagione invernale le spiagge non hanno alcuna attitudine alla produzione di rifiuti».
Anche l’avvocato Danilo Lorenzo, che ha patrocinato i ricorsi, è soddisfatto del risultato ottenuto e del principio sancito dai giudici tributari: «In presenza di situazioni che obiettivamente possono portare a una minore utilizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è corretta e apprezzabile una interpretazione della norma che tenga conto di tale situazione, anche ai fini del calcolo della tassa dovuta parametrata alla particolare natura e utilizzo del bene».
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