Grave sentenza del Tar Toscana, che ha impedito a un imprenditore balneare di trasferire la titolarità di una spiaggia attrezzata a sua figlia, imponendo anzi la decadenza della concessione a causa di presunte inadempienze. Con la pronuncia n. 653/2018, pubblicata lo scorso 14 maggio, il tribunale amministrativo di Firenze (sezione terza, presidente Rosaria Trizzino) ha ritenuto illegittimo il subingresso in uno stabilimento balneare di Piombino, il “Bagno Nino”, il cui titolare Benigno Finamore voleva passare il testimone alla figlia Elisa.
Secondo quanto ricostruito dal Tar, «il ricorrente, titolare da anni della concessione demaniale avente ad oggetto la spiaggia attrezzata “Bagno Nino”, in località Torre Mozza a Riotorto, ha presentato assieme alla figlia Finamore Elisa domanda di subingresso di quest’ultima nella concessione demaniale stessa. Il Comune di Piombino, con determina dirigenziale del 4.10.2017, ha dichiarato decaduta, con effetto immediato, la predetta concessione e ha respinto l’istanza di subingresso, previa comunicazione di avvio del procedimento. Il suddetto provvedimento è motivato con l’avvenuto accertamento di alcune inadempienze del concessionario e con la riscontrata cessione in affitto dell’azienda da parte del medesimo, in virtù del contratto stipulato il 2.7.2012, in assenza dell’autorizzazione prescritta dall’art. 45 bis del Codice della navigazione».
Nel presentare ricorso, l’imprenditore balneare ha sostenuto che «il Comune non ha mai concretamente accertato la presenza di estranei nel godimento della concessione e che in realtà non vi è mai stata sostituzione del concessionario» e che la figlia si è limitata a svolgere mansioni di bagnino di salvataggio. Ma il Tar ha ritenuto infondati i motivi, confermando la decadenza della concessione.
Così hanno argomentato i giudici:
«L’art. 47, comma 1 lettera e) del Codice della navigazione, al quale fa riferimento la gravata determina dirigenziale, prevede la decadenza del concessionario in caso di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione. Orbene, nella fattispecie in esame è pacifico che il ricorrente abbia ceduto in affitto l’azienda alla figlia (compresa la concessione de qua) senza l’autorizzazione del concedente (si veda il contratto del 2.7.2012, depositato in giudizio). Trattasi di contratto in cui è inserita la clausola del rinnovo di stagione in stagione salvo disdetta proveniente da ciascuna delle parti, disdetta che non risulta presentata. L’esecuzione del rapporto contrattuale di affitto trova riscontro nell’attivazione della partita IVA da parte di Elisa Finamore e nella visura camerale del 6.6.2017, depositata in giudizio il 5.5.2018, dalla quale si evince che l’avvio dell’attività imprenditoriale di quest’ultima (costituita prevalentemente da noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini) ha coinciso con il giorno della stipula del contratto di affitto. D’altro canto, dalla visura camerale del 30.8.2017 risulta che l’azienda “Bagno Nino di Finamore Benigno” è inattiva (allegato G depositato in giudizio dal Comune).»
In definitiva, secondo il Tar Toscana quella del balneare piombinese è stato un «atto di disposizione del titolo concessorio idoneo all’assunzione di responsabilità in capo al ricorrente: rileva la circostanza che quest’ultimo abbia consentito l’utilizzo del bene da parte di un terzo, in assenza di un atto di assenso dell’amministrazione concedente, in contrasto con gli obblighi a suo tempo assunti col rilascio della concessione demaniale. Pertanto risulta documentata la violazione dell’art. 47, comma 1 lett. e, del Codice della navigazione e trova di conseguenza giustificazione la decadenza ivi prevista».
Per scaricare la sentenza integrale in pdf, clicca qui.
© Riproduzione Riservata