Da un nuovo contenzioso europeo in materia di gioco d’azzardo emergono nuove speranze per la tutela degli attuali concessionari balneari italiani. Come già accaduto nel 2016 con la “sentenza Laezza“, anche in questo caso le conclusioni dell’avvocatura della Corte di giustizia dell’Unione europea contengono infatti delle considerazioni che, se applicate alle spiagge (sempre di concessioni pubbliche si tratta), dimostrerebbero la piena validità dell’estensione fino al 2033. A evidenziare l’interessante parallelo è Costanza Bianchini, responsabile regionale del dipartimento “Demanio marittimo e imprese balneari” di Fratelli d’Italia in Liguria: «Lo scorso 21 gennaio l’avvocato generale della Corte di giustizia europea Manuel Campos Sánchez-Bordona ha presentato un parere per la questione delle cause riunite C721/19 e C722/19, su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato italiano. Nell’affrontare il tema della concessione amministrativa relativa alla “lotteria nazionale a estrazione istantanea”, si delineano criteri che – indica lo stesso parere – possono applicarsi ai casi di proroga come quelli oggetto di controversia».
«Nel caso di specie – spiega Bianchini – la problematica era costituita da una proroga della concessione in possesso all’aggiudicatario iniziale imposta da un decreto legge, e quindi senza che l’amministrazione potesse valutare se, invece, assegnare quella concessione ad altri candidati offerenti. Il parallelismo con le concessioni demaniali è evidente: ad oggi la problematica introdotta dalla direttiva Bolkestein riguarda proprio l’applicazione di proroghe/rinnovi/estensioni senza previa procedura di gara, con ipotetica lesione dei diritti di libertà di stabilimento e libera concorrenza previsti nella direttiva».
«Ebbene – prosegue Bianchini – il parere affronta la questione affermando che la procedura di gara deve essere prevista obbligatoriamente solo ove intervengano modifiche sostanziali della concessione (inerenti natura, titolo, canone). Viceversa, le modifiche non sostanziali sono introducibili senza nuova procedura di assegnazione. E la prosecuzione del rapporto in essere (nel caso delle concessioni demaniali marittime, l’estensione sino al 2033 delle stesse), se prevista nell’atto originario (nel caso delle concessioni demaniali, la proroga inizialmente era “automatica”), non costituisce quella modifica sostanziale che richiede nuova assegnazione».
Ma gli elementi interessanti non finiscono qui. Aggiunge infatti Bianchini: «Altro profilo interessante affrontato nel parere è l’indicazione che la normativa europea, che nel caso specifico affrontato mirava a tutelare la libera concorrenza, non sarebbe stata applicabile alle aggiudicazioni di concessioni ottenute prima della sua entrata in vigore. Quindi, poiché ad oggi le concessioni demaniali che godono dell’estensione al 2033 (si ricorda provvisoria, in attesa della ricognizione prevista dalla legge 145/2018) sono tutte state ottenute prima del recepimento della direttiva Bolkestein, si ritiene che, secondo il parere dell’avvocato generale della Corte Ue, la disciplina in essere possa considerarsi “salva”».
Conclude Bianchini: «Se queste sono le considerazioni espresse riguardo alle concessioni di servizi, a maggior ragione tali osservazioni devono essere applicabili alle concessioni di beni che si pongono come titolo di occupazione del demanio pubblico, come quelle demaniali marittime».
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