Un’attività di ristorazione non può essere considerata uno stabilimento balneare, se non si trova all’interno di esso. Lo afferma una sentenza del Tar Emilia-Romagna (sezione I Bologna), la numero 721 del 2 novembre 2017, pubblicata di recente dalla rivista specializzata Patrimonio Pubblico.
Così Patrimonio Pubblico riassume i contenuti della sentenza, relativa a un contenzioso su un’attività balneare di Bellaria Igea Marina: «Un’attività di ristorazione può essere ricompresa all’interno di uno stabilimento balneare, ma solo se essa è offerta unitamente a tutti gli altri servizi tipici di quella struttura turistica nell’ambito di una gestione comune, tanto è vero che è prevista una licenza comunale di esercizio ai sensi dell’art. 86 TULPS; pertanto il gestire un’attività di somministrazione di cibi e bevande in prossimità di uno stabilimento balneare non fa sì che anche essa possa essere considerata uno stabilimento balneare».
Pubblichiamo l’estratto più significativo della sentenza del Tar Emilia-Romagna, per gentile concessione della rivista Patrimonio Pubblico.
«In merito al quarto motivo vi sono due ulteriore censura da esaminare; la prima attiene alla mancata considerazione dell’attività della ricorrente come ricompresa nel concetto di stabilimento balneare, la seconda riguarda la mancata indicazione delle norme derogate nella delibera 29/2014 e nel permesso di costruire. Anche sotto tali profili il quarto motivo è infondato. Non c’è dubbio che anche un’attività di ristorazione può essere ricompresa all’interno di uno stabilimento balneare, ma solo se essa è offerta unitamente a tutti gli altri servizi tipici di quella struttura turistica nell’ambito di una gestione comune tanto è vero che è prevista una licenza comunale di esercizio ai sensi dell’art. 86 TULPS; pertanto il gestire un’attività di somministrazione di cibi e bevande in prossimità di uno stabilimento balneare non fa sì che anche essa possa essere considerata uno stabilimento balneare».
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