La competenza al rilascio della concessione demaniale marittima è diversa da quella di individuazione del progetto idoneo a soddisfare l’interesse pubblico di cui all’art. 5 d.p.r. 509/97: le due competenze non si escludono a vicenda, ma concorrono nel senso che una volta individuato il progetto migliore da parte della conferenza di servizi, la competenza al rilascio della concessione demaniale marittima spetta al Comune.
Lo afferma una sentenza del Tar Liguria, la n.5 del 12 gennaio 2017, così riassunta dalla rivista specializzata Patrimonio Pubblico (fonte).
Spiega ancora la rivista giuridica: “Gli atti diversi dalla deliberazione finale della conferenza di servizi per rilascio di concessione demaniale marittima ex art. 7 d.p.r. 509/97, che intervengono nella sequenza procedimentale quali meri atti endoprocedimentali, come tali non sono autonomamente e immediatamente impugnabili”.
Qui di seguito un estratto della sentenza, pubblicato da Patrimonio Pubblico:
«Da quanto si è venuto esplicitando emerge chiaramente come la conferenza di servizi possa ritenere tutti i progetti non rispondenti all’interesse pubblico, ritenere uno solo dei progetti presentati rispondente all’interesse pubblico, ritenere solo alcuni dei progetti eventualmente presentati rispondenti all’interesse pubblico. La conferenza di servizi, pertanto, assume le decisioni che ledono gli interessi dei partecipanti. L’atto conclusivo del procedimento è costituito dalla deliberazione della conferenza di servizi. Tutti gli altri atti intervenuti precedentemente non hanno valenza definitivamente lesiva. Tale conclusione non può essere smentita dall’affermazione contenuta a pagina 29 del ricorso principale secondo cui ai sensi del d.p.r. 509/97 del d.lgs. 112/08 e della l.r. 13/99 la decisione ultima sul soggetto aggiudicatario e sul rilascio o meno della concessione demaniale spetterebbe sempre e comunque al Comune. In realtà la competenza al rilascio della concessione demaniale marittima è diversa da quella di individuazione del progetto idoneo a soddisfare l’interesse pubblico di cui all’art. 5 d.p.r. 509/97. Le due competenze non si escludono a vicenda ma concorrono nel senso che una volta individuato il progetto migliore da parte della conferenza di servizi la competenza al rilascio della concessione demaniale marittima spetta al Comune. In questo senso le previsioni della l.r. 13/99 intervengono non già sulle previsioni di cui all’art. 5 d.p.r. 509/97 ma su quelle del successivo art. 7 d.p.r. 509/97 che significativamente è rubricato rilascio della concessione demaniale marittima. Da quanto esposto non può ragionevolmente concludersi se non nel senso di ritenere gli altri atti, diversi dalla deliberazione finale della conferenza di servizi, che intervengono nella sequenza procedimentale quali meri atti endoprocedimentali e come tali non autonomamente e immediatamente impugnabili».
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