Norme e sentenze

Riduzione canone demaniale: ambiti applicativi degli articoli 40 e 45 Codice della navigazione

Una riflessione giuridica sugli ambiti applicativi degli articoli 40 e 45 del Codice della Navigazione in materia di riduzione del canone demaniale marittimo.

Il dichiarato intento del presente contributo è quello di individuare le fattispecie nelle quali sussistano i presupposti, normativamente prescritti, per l’applicazione degli istituti giuridici, disciplinati dagli artt. 40 e 45 del Codice della Navigazione, in tema di riduzione del canone demaniale marittimo.

Che cos’è il canone demaniale

È d’obbligo porsi un preliminare quesito: cosa s’intenda per canone demaniale. Questo è il corrispettivo che il soggetto privato (concessionario) è tenuto a corrispondere, secondo uno schema negoziale tipicamente privatistico; al contempo, quanto alla sua quantificazione, esso rappresenta il risultato di una determinazione autoritativa dell’ente concedente, inscindibilmente collegato all’aspetto pubblicistico del sottostante rapporto di concessione, concernente il potere della stessa P.A. di esigere quello specifico corrispettivo, per l’uso speciale o per lo sfruttamento commerciale del bene pubblico. Pertanto, il canone di una concessione demaniale costituisce non solo il corrispettivo per il godimento e l’uso di un bene pubblico, attribuito in concessione a un privato, bensì anche un elemento capace di incidere significativamente sul calcolo della convenienza economica che l’operazione può avere per il concessionario (Cons. Stato, Sez. VI, 23 Novembre 2017 n. 5469).

Ai sensi dell’art. 39 del Codice della Navigazione, la misura del canone è determinata dall’atto di concessione e “qualora l’utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un’adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell’articolo 44” (art. 40 C.N.).

La riduzione del canone demaniale per cause naturali

Parimenti, il Codice della Navigazione prevede un’ipotesi di adeguata riduzione del canone di concessione anche nel caso di restrizione dell’utilizzazione della concessione dovuta a cause naturali. È quanto disciplinato dall’art. 45, comma 1, del Codice della Navigazione, col quale il legislatore dispone espressamente che “quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l’utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canoneˮ.

All’uopo, nell’analisi generica del tema di riduzione del canone di concessione, una particolare attenzione va posta sulle ipotesi di riduzione di cui all’art. 45 C.N.. Il rilievo di detta fattispecie e la sua innata difficoltà interpretativa hanno generato una moltitudine di casi, in differenti territori regionali italiani, che hanno incontrato soluzioni diverse. Su tale aspetto, ai fini dell’esatta applicazione dell’art. 45 del Codice della Navigazione, ci si interroga su come debba essere interpretato il concetto di “modificazioni tali da restringere l’utilizzazione della concessione” e su quali siano i presupposti sottesi alla sua applicazione.

Riduzione del canone demaniale per inquinamento delle acque: il caso di Pescara

Significativo, sul punto, è il richiamo al caso che coinvolge il Comune di Pescara, il quale, con nota sottoposta all’attenzione delle opportune autorità istituzionali competenti, ha formulato richiesta di riduzione del canone di concessione demaniale per eventi dannosi. In particolare il Comune di Pescara, con la suddetta nota, ha segnalato la situazione insistente sulla costa pescarese, con particolare riguardo allo stato di scarsa qualità in cui versano le acque marittime destinate alla balneazione, chiedendo l’attivazione del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della riduzione del canone demaniale marittimo per le imprese balneari operanti sui tratti di costa interessati.

Esaminando tale episodio, si perviene all’identificazione di una delle ipotesi di applicazione dell’art. 45 Codice della Navigazione, individuato specificamente nell’inquinamento di acque marittime destinate alla balneazione, grazie a un’interpretazione sistematica delle diverse disposizioni legislative sotto indicate. Pregnatamente quest’ultimo, ovvero l’inquinamento di acque marittime, viene qualificato dal legislatore come uno di quegli eventi di cd. eccezionale gravità che comporta una riduzione della capacità di utilizzazione dei beni demaniali concessi, di cui all’art. 5 del Decreto interministeriale 19 luglio 1989, in quanto accadimento che pur non incidendo sulla consistenza fisica del bene demaniale, si ripercuote sull’aspetto funzionale del medesimo e, dunque, sullo scopo della concessione demaniale marittima, determinando – negli effetti – una riduzione dell’attitudine del bene a produrre utili/guadagni. Ne consegue che, in virtù dell’applicazione del combinato disposto art. 45, Codice della Navigazione e art. 5 del Decreto interministeriale 19 luglio 1989 (che disciplina le ipotesi di eccezionale gravità comportanti una riduzione della capacità di utilizzazione dei beni demaniali), si applica la riduzione del canone di concessione demaniale.

Riduzione del canone demaniale per mareggiate ed erosione costiera: il caso di Castel Volturno

Parimenti, l’art.45 del Codice della Navigazione trova applicazione in combinato disposto con l’art. 2 del Decreto ministeriale 342 del 1998 e dell’art. 1, 251 co., L. 296/2006 (cd. legge finanziaria 2007 ), anche nelle ipotesi di cd. evento di eccezionale gravità tale da comportare una minor utilizzazione dei beni demaniali concessi. Rientrano in tale ultima categoria tutte le ipotesi di accadimento dannoso, straordinario e grave che, incidendo direttamente sulla consistenza fisica del bene demaniale e dunque sull’oggetto del rapporto concessorio, determinano, quale effetto immediato, una riduzione dell’utilizzazione dei cespiti demaniali concessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si annovera in quest’ultima categoria i casi di mareggiate di straordinaria intensità che erodono consistenti porzioni di spiaggia oppure eventi distruttivi o che determinano permanenti inagibilità delle pertinenze demaniali.

Invero, in tema, rilevante è quanto deciso dal TAR Campania che, con sentenza avverso il Comune di Castel Volturno, ha accolto il ricorso formulato da un’associazione di concessionari di stabilimenti balneari avente a oggetto la riduzione dei canoni demaniali in quanto danneggiati dalle mareggiate. Ebbene, il TAR Campania ha ritenuto che il Comune di Castel Volturno fosse tenuto alla suddetta riduzione, in quanto la vicenda delle mareggiate verificatasi sul territorio campano e comportante ingenti danni agli stabilimenti balneari del suddetto Comune rientrasse nelle ipotesi di cd. evento di eccezionale gravità tale da comportare una minor utilizzazione dei beni demaniali concessi.

I casi di non applicazione dell’articolo 40

Tanto detto in merito all’applicazione dell’art. 45 del Codice della Navigazione in combinato disposto con altre disposizioni di legge su indicate, un breve cenno va alla ulteriore disposizione legislativa di cui al Codice della Navigazione in tema di riduzione del canone di concessione demaniale marittimo, ovvero il su specificato art. 40. Avendo pedissequamente su richiamato il testo dell’art. 40, di facile lettura, in merito allo stesso preme evidenziare una sola piccola breve riflessione, ossia che è del tutto indiscussa che lo stesso non trova applicazione nei casi in cui la restrizione dell’utilizzazione dei beni oggetto di concessione demaniale sia dovuta a cause allo stesso imputabili, tra cui, sicuramente, si identifica la ipotesi di sequestro penale dell’area demaniale per fatto del concessionario, in conseguenza della sua condotta antigiuridica.

Conclusioni

Tanto evidenziato, è evidente che il concetto di bene demaniale marittimo è strettamente correlato al concetto della utilità economica dello stesso, che impone al legislatore di disciplinare diversi istituti giuridici che non tengano esclusivamente conto della natura pubblicistica del demanio marittimo ma dello scopo dello stesso, garantendo un minimo di tutela anche per i soggetti imprenditori che investono nello sfruttamento e nella valorizzazione del demanio pubblico. Spetta ad ogni operatore del diritto valorizzare tale politica legislativa, tutelando i diversi operatori economici che si impegnano nella suddetta valorizzazione.

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Domenico Ciccarelli

Avvocato e giurista esperto in demanio marittimo e appalti
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