Norme e sentenze

Il subingresso in concessione balneare non richiede procedura concorsuale

Una sentenza del Tar Sicilia ribadisce che si tratta di un procedimento diverso dal rilascio.

Il subingresso nella concessione demaniale marittima è un procedimento diverso dal rilascio, e pertanto non necessita di una procedura concorsuale. Lo afferma una sentenza del Tar Sicilia sezione III Catania, la n. 1377 del 09 giugno 2017, recentemente pubblicata dalla rivista Patrimonio Pubblico.

Così Patrimonio Pubblico riassume i contenuti principali della sentenza: «Il subingresso nella concessione demaniale marittima (art. 46 Cod. nav.) è un istituto del tutto distinto dal rilascio, in quanto determina unicamente la sostituzione di un soggetto nell’ambito di un medesimo rapporto concessorio (permanendone le relative condizioni e scadenze), ossia la novazione soggettiva: pertanto, in tal caso, l’Amministrazione si limita ad acquisire le istanze del cedente e del subentrante e ad accertare le condizioni soggettive di quest’ultimo, potendo prescindere dallo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale».

Concessioni demaniali marittime

La premessa, prosegue Patrimonio Pubblico, è che «l’istituto del subingresso nella concessione demaniale marittima ex art. 46 del Codice della Navigazione è subordinato a due presupposti, e cioè che vi sia un’istanza espressa del concessionario uscente – e dunque che la concessione non sia ancora scaduta – e che l’acquirente in caso di vendita o esecuzione forzata (cui è ovviamente assimilabile l’ipotesi di trasferimento inter vivos dell’azienda o del ramo d’azienda cui è intestata la concessione demaniale) ottenga l’autorizzazione dell’autorità concedente alla voltura della concessione in suo favore».

Pubblichiamo qui di seguito l’estratto più importante della sentenza, per gentile concessione della rivista Patrimonio Pubblico.

«Le censure dedotte in ricorso sono, ad avviso del Collegio, infondate, e possono essere trattate congiuntamente in quanto entrambe basate da un lato sull’assunto per il quale la concessione avrebbe dovuto essere assegnata a seguito di procedura ad evidenza pubblica o comunque comparativa, e dall’altro sulla circostanza che la ricorrente, quale affidataria della gestione dell’attività ex art. 45 bis cod. nav., vanterebbe una posizione qualificata e potiore per l’assegnazione della predetta concessione demaniale, sia in una eventuale procedura comparativa, sia nel caso in cui l’originaria concessione n. 336/2007 dovesse intendersi come prorogata ex lege fino al 31.12.2020. Entrambi i due assunti sono erronei. L’art. 46 del Codice della Navigazione prevede espressamente l’istituto del subingresso nella concessione demaniale marittima, subordinandolo a due presupposti, e cioè che vi sia un’istanza espressa del concessionario uscente – e dunque che la concessione non sia ancora scaduta- e che l’acquirente in caso di vendita o esecuzione forzata (cui è ovviamente assimilabile l’ipotesi di trasferimento inter vivos dell’azienda o del ramo d’azienda cui è intestata la concessione demaniale) ottenga l’autorizzazione dell’autorità concedente alla voltura della concessione in suo favore. Entrambe le condizioni sono presenti nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dalla società controinteressata, in quanto l’istanza per l’autorizzazione al subingresso risulta presentata dalla attuale titolare della concessione demaniale marittima nella vigenza della concessione stessa (oltre che dalla legale rappresentante della società subentrante), e gli effetti del contratto di cessione dell’azienda concluso tra la società “Bosco Marino di R. Finocchiaro s.r.l.” e la “Bosco Marino s.r.l.” sono stati condizionati al rilascio dell’autorizzazione al subingresso in capo alla cessionaria Bosco Marino s.r.l. da parte dell’Amministrazione concedente. La ricorrente ha, pertanto, confuso tra rilascio del titolo demaniale e subingresso nello stesso. Mentre nel primo caso (art. 36 ss. c. nav.) l’amministrazione è tenuta ad avviare un procedimento selettivo concorsuale per l’individuazione del soggetto concessionario che offra migliori garanzie di un più proficuo utilizzo del titolo concessorio, avuto riguardo al pubblico interesse alla migliore utilizzazione dell’area demaniale marittima (sia che si tratti di prima assegnazione del titolo demaniale, sia che si tratti di rilascio dopo la scadenza del rapporto con un precedente titolare), il subingresso nella concessione demaniale marittima (art. 46 c. nav.) è un istituto del tutto distinto dal rilascio, in quanto determina unicamente la sostituzione di un soggetto nell’ambito di un medesimo rapporto concessorio (permanendone le relative condizioni e scadenze), ossia la novazione soggettiva e, in tal caso, l’Amministrazione si limita ad acquisire le istanze del cedente e del subentrante e ad accertare le condizioni soggettive di quest’ultimo, potendo prescindere dallo svolgimento di una procedura concorsuale ( cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 20/07/2015, n. 9840; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 08/05/2015, n. 2571). Né a conclusioni diverse è possibile pervenire argomentando, come fa la ricorrente, che si tratterebbe nel caso di specie di un rinnovo della originaria concessione n. 336/2007 in capo ad un soggetto diverso dall’originario titolare, atteso che in data 26.07.2012, prima della scadenza della C.D.M. n. 336, la legale rappresentante della “Bosco Marino di R. Finocchiaro s.r.l.” sig.ra Finocchiaro ha avanzato richiesta di rinnovo della concessione a lei intestata dal 01.01.2013, e, pertanto, l’Amministrazione ha concesso il subingresso della “Bosco Marino s.r.l.” nella concessione rinnovata in capo all’originaria titolare. Una volta ricondotta la fattispecie nell’ambito del subingresso ex art. 46 Cod. Nav., nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che la “Bosco Marino s.r.l.” non sia in alcun modo riconducibile al soggetto titolare della concessione n. 366/2007, dal momento che caratteristica del subingresso nella concessione è proprio il mutamento del soggetto del rapporto concessorio ( “Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente”) e che, secondo la giurisprudenza, l’acquisizione del ramo di azienda o di altro titolo idoneo costituisce il presupposto necessario in sede di procedimento di subingresso ex art. 46 commi 1 e 2 cod. nav. ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1259/2015; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 08/05/2015, n. 2571, già citata, che richiama Consiglio di Stato Sez. VI, 20-03-2007, n. 1320, richiamata anche dalla controinteressata)».

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