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I lati positivi della sentenza UE sui balneari: l’analisi del Sib

Pubblichiamo l'analisi tecnica che il Sindacato italiano balneari - Confcommercio ci ha fatto pervenire in merito alla sentenza della Corte di giustizia europea che stamane ha annullato la proroga al 2020 delle concessioni balneari. Al di là di questa bocciatura, la sentenza contiene infatti delle aperture importanti che vale la pena sottolineare.

di Antonio Capacchione

La Corte di giustizia europea rinvia al Giudice nazionale di valutare se nelle controversie in esame vi era o meno scarsità della risorsa ovverosia se, per l’applicazione della cd Direttiva Bolkestein, vi siano altre aree demaniali marittime che possono essere oggetto di concessione. Infatti il comunicato stampa della Corte sul punto recita:

“Con l’odierna sentenza, la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali”.

Sul punto la sentenza recita:

“43. Per quanto riguarda, più specificamente, la questione se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto”.

Sul punto si ricorda che le Organizzazioni di categoria hanno sempre sostenuto che vi sia, nel nostro Paese, demanio marittimo ben sufficiente per il rilascio di nuove concessioni demaniali. Per cui la Corte è orientata ad assegnare al Giudice nazionale la verifica della legittimità della proroga. In definitiva la stessa sarebbe valida se vi sono altre aree che potrebbero essere oggetto di assegnazione: nel caso contrario (e cioè solo se non vi siano altre aree che potrebbero essere assegnate in concessione) la stessa sarebbe illegittima.

Altro motivo di sicuro interesse per le imprese balneari è il riferimento che la Corte fa alla tutela del legittimo affidamento in tutti quei casi (che, nel nostro Paese, costituiscono la totalità delle imprese balneari) in cui “al momento iniziale” e cioè al momento del rilascio della concessione demaniale marittima, sia stata osservata una procedura di pubblica evidenza. A tal proposito il comunicato della Corte sottolinea che

“Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione”.

Nella sentenza si legge infatti che:

“55. Pertanto l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva in questione non può essere interpretato nel senso che consente di giustificare una proroga automatica di autorizzazioni allorché, al momento della concessione iniziale delle autorizzazioni suddette, non è stata organizzata alcuna procedura di selezione ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.
56. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 92 e 93 delle conclusioni, una giustificazione fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti.

In definitiva la sentenza della Corte, nel negare l’automaticità della proroga, stabilisce:

a) che, per l’applicabilità della Bolkestein, spetta al Giudice nazionale la verifica se si tratta o meno di una risorsa limitata;
b) ammette la tutela del legittimo affidamento delle imprese attualmente operanti se al momento del rilascio vi sia stata una pubblica evidenza.

Su quest’ultimo punto si osserva che questa circostanza è stata osservata, nel nostro Paese, in tutti i casi di rilascio di concessioni demaniali marittime, mentre sulla cd “scarsità della risorsa” è un dato certo che le concessioni demaniali marittime, attualmente in essere, non occupano che il trenta per cento di quelle disponibili per cui, in definitiva, la Bolkestein non sembrerebbe loro applicabile.

Dalla sentenza, in definitiva, traiamo ulteriori motivi di sostegno per le nostre rivendicazioni di tutela delle imprese attualmente operanti nell’opera di riforma del settore già annunciato dal Governo:

a) sia perché il demanio marittimo non costituisce una risorsa limitata per cui non è certa l’applicazione della cd Bolkestein in tutti i Comuni italiani;
b) sia perché vi è l’importante riconoscimento della necessità di tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari nella disciplina previgente qualora, al momento del rilascio della concessione, sia stato osservato il principio della pubblica evidenza.

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Sib Confcommercio

Il Sindacato italiano balneari si è formalmente costituito il 14 dicembre 1960 e, attraverso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), aderisce alla Confcommercio - Confturismo.
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