I canoni concessori comunali sono deducibili dal reddito ai fini Irpef. Lo ha stabilito una storica sentenza della commissione tributaria di Firenze, la numero 203/2021, che si è espressa in merito alla detrazione dei canoni di concessione comunale ex art. 10 comma 1 lettera a) del dpr n. 917/86. Come sottolinea l’avvocato Chiara Consani, che si è occupata del contenzioso, «la sentenza rappresenta una pietra miliare sul contenzioso avente ad oggetto la deducibilità dei canoni di concessione comunale che ormai va avanti da anni tra i contribuenti e l’Agenzia delle entrate di Viareggio».
Il contenzioso ha avuto origine da due tesi opposte: da una parte i concessionari viareggini che ritenevano i canoni deducibili dal reddito, in quanto rappresenterebbero il corrispettivo annuale per mantenere in essere il diritto reale di superficie; dall’altra parte l’Agenzia delle entrate che invece ritiene che il diritto del contribuente non sia un diritto reale, sebbene obbligatorio, non consentendo la deducibilità del canone.
Con la sentenza n. 203/2021, la commissione tributaria toscana ha tracciato un indirizzo molto chiaro: da una parte ha infatti stabilito la realità dei diritti del concessionario, tenuto conto della facoltà attribuitagli di costruire opere nella zona assentita in concessione e di costituire su di esse un’ipoteca (principi peraltro già declinati dalla Corte di cassazione e da vari Tar); dall’altra ha affermato che il canone concessorio non costituisce il valore della costruzione, e cioè un’entrata a titolo di capitale, bensì la facoltà di mantenere l’opera senza che essa acceda al suolo demaniale. Secondo la commissione tributaria, spiega infatti Consani, «i canoni concessori, a prescindere dalla loro realità, hanno natura di corrispettivo per la concessione del bene quando dalla concessione derivano sia diritti assimilabili alla locazione, sia diritti reali limitati quale il diritto di superficie».
«Ne consegue, in ogni caso, la detraibilità dei canoni ex art. 10 comma 1 lettera a) Dpr n. 917/86 – conclude Consani – in quanto i canoni costituiscono il presupposto logico giuridico ed economico del reddito derivante dal fabbricato, tenuto conto che la proprietà del fabbricato è condizionata all’esistenza del diritto di superficie che si perpetua mediante il pagamento del canone, quale condizione dell’esistenza stessa del reddito (gravante sul reddito degli immobili), reddito che fra l’altro deriva da contratto di locazione e non corrisponde alla rendita catastale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA