Le porzioni di demanio marittimo utilizzate per la circolazione ferroviaria vanno escluse da qualsiasi obbligo di pagamento del canone. Lo afferma una recente sentenza del Consiglio di Stato (sezione VI), la n. 2263 del 15 maggio 2017, recentemente divulgata dalla rivista Patrimonio Pubblico.
«Il bene appartenente al demanio marittimo e indiscutibilmente utilizzato per la sicurezza del servizio di trasporto ferroviario, della cui rilevanza pubblica non si può certamente dubitare, va qualificato come di “consegna” ai sensi dell’art. 36 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione. Dalla destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, ai sensi dell’art. 34 del Codice della navigazione e dell’articolo 36 del suo regolamento di esecuzione, discende l’esclusione di qualsiasi obbligo di natura finanziaria a carico della parte beneficiata», spiega Patrimonio Pubblico sintetizzando la sentenza.
Così recita il primo comma dell’art. 36 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, da cui pertanto le reti ferroviarie vanno escluse:
La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell’interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all’articolo 34 del codice, è autorizzata dal ministro dei trasporti e della navigazione e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all’ articolo 19 del codice, non importa corresponsione di canone.
Il trasporto ferroviario, infatti, rientrerebbe negli “usi pubblici” previsti dall’articolo 34 del Codice della navigazione.
Questa una porzione della sentenza pubblicata dalla rivista Patrimonio Pubblico:
« 10. Al giudice adito si chiede di qualificare un rapporto, già esistente e definito concessorio, come di “consegna” ai sensi dell’art. 36 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione. Tale domanda è ammissibile perché nell’ambito della giurisdizione esclusiva il giudice può riconoscere il diritto senza dover preventivamente procedere all’annullamento di atti. Tale domanda è poi fondata perché il bene su cui si controverte appartiene al demanio marittimo ed è indiscutibilmente utilizzato per la sicurezza del servizio di trasporto ferroviario della cui rilevanza pubblica non si può certamente dubitare. È la natura del bene (demanio marittimo) e la sua concreta utilizzazione per un fine pubblico che esclude l’obbligo di corrispondere un canone. In altri termini la natura giuridica del soggetto (pubblico o privato) che utilizza il bene è assolutamente irrilevante al fine dell’applicazione degli articoli 34 del Codice della navigazione e dell’articolo 36 del suo regolamento di esecuzione. Da tale riconoscimento resta di conseguenza escluso qualsia obbligo di natura finanziaria a carico di parte appellante. »
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