Cna Balneatori ha veicolato una proposta emendativa al decreto Semplificazione, che all’articolo 1 (“Sostegno alle piccole imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni”) chiede l’introduzione di una norma volta a sospendere gli effetti negativi derivanti dal coefficiente moltiplicatore sul canone ordinario stabilito dagli attuali valori Omi introdotto con la legge finanziaria 2007 e applicato alle cosiddette concessioni demaniali marittime pertinenziali.
«Tale provvedimento di sospensione – spiega una nota della Cna – in attesa del riordino complessivo dei canoni demaniali previsto nella legge di riforma di settore, si rende necessario al fine di rendere possibile la continuità imprenditoriale delle concessioni demaniali pertinenziali, il cui pagamento dei canoni enormemente aumentati ed esorbitanti a causa del moltiplicatore Omi è da tempo insostenibile per centinaia di imprese del settore balneare».
Si riportano qui di seguito la proposta emendativa e la motivazione redatte dall’ufficio tecnico di Cna Balneatori.
A.S. 989 – Conversione in legge del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
Emendamento articolo 1 (“Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni”)
“Dopo l’articolo 1, inserire il seguente: «Articolo 1-bis. (Semplificazioni per le imprese del settore balneare) Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente: “484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”»”
Motivazione: “Semplificazioni per le imprese del settore balneare”
La proposta emendativa è volta sospendere gli effetti negativi derivanti dal coefficiente moltiplicatore sul canone ordinario stabilito dagli attuali valori OMI introdotto con la legge finanziaria 2007 e applicato alle cd. concessioni demaniali marittime pertinenziali. Il provvedimento di sospensione, in attesa del riordino complessivo dei canoni demaniali previsto nella legge di riforma di settore, si rende necessario al fine di rendere possibile la continuità imprenditoriale delle concessioni demaniali cd. pertinenziali il cui pagamento dei canoni enormemente aumentati ed esorbitanti a causa del moltiplicatore O.M.I. è da tempo insostenibile da parte di centinaia di imprese del settore balneare. I contenziosi in atto sono molto numerosi e supportati da diverse sentenze favorevoli ai concessionari in base al principio giuridico stabilito dall’art.49 del codice della navigazione, secondo cui solo al cessare della concessione l’autorità concedente può decidere la demolizione o l’acquisizione delle opere non amovibili. Per cui, in vigenza di concessione le opere pur se non amovibili, ma legittimante realizzate, non potevano essere acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato e dunque, per le stesse, non poteva essere applicato il moltiplicatore OMI per la definizione del canone da pagare. Fino alla riforma complessiva del settore e dunque anche fino al riordino dei canoni demaniali marittimi, unitamente alla sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva è auspicabile l’introduzione – nella norma modificata- della possibilità del pagamento del canone ordinario senza l’integrazione del coefficiente moltiplicatore O.M.I.
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