In caso di incertezza sul confine tra l’area demaniale marittima e la proprietà privata, la pubblica amministrazione è tenuta a delimitare tale confine prima di ingiungere lo sgombero di manufatti irregolari. Lo afferma una sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata nei giorni scorsi dalla rivista specializzata Patrimonio Pubblico.
Così Patrimonio Pubblico riassume i punti salienti della sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1304 del 6/6/2017: «Per stabilire l’appartenenza di un’area al demanio marittimo è sufficiente l’indicazione catastale solo qualora non vi siano elementi di oggettiva incertezza sull’individuazione del confine demaniale. Invece, in presenza di elementi concreti d’incertezza del confine tra l’area demaniale e la proprietà privata, è onere dell’Amministrazione, prima di adottare l’ingiunzione di sgombero di manufatti irregolari, procedere alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell’art. 32 cod. nav.».
«Considerando che il demanio marittimo, cui appartengono quali beni naturali il lido del mare e la spiaggia, ha, a causa della continua azione delle correnti marine sulle coste, una conformazione mutevole, proprio a causa di tale naturale mutevolezza il codice della navigazione all’art. 32 prevede, in capo alla autorità marittima un potere di accertamento della esatta delimitazione delle aree demaniali da esercitarsi, anche d’ufficio, in contraddittorio con i privati proprietari ogni volta che vi sia una situazione di incertezza obiettiva in relazione alle linee di confine», prosegue l’autorevole rivista sintetizzando la sentenza.
Pubblichiamo qui di seguito l’estratto più significativo della pronuncia del Consiglio di Stato.
«Si protesta l’inadeguatezza dell’attività istruttoria svolta dall’UDEMA di Siracusa e Pozzallo che si sarebbe tradotta altresì in un grossolano difetto di motivazione atteso che i manufatti di cui si chiede la regolarizzazione, non creerebbero alcuna servitù sul demanio marittimo. Sotto tale profilo i ricorrenti assumono che: a) difetterebbe il requisito dell’alterità del fondo servente e del fondo dominante di cui all’art. 1027 c.c. atteso che l’area è interamente di proprietà dei ricorrenti e il cancelletto e la passerella consentono la fruizione di una porzione della medesima proprietà situata a valle del cancelletto contestato e non la fruizione di un altro bene limitrofo; b) l’area confinante con il terreno di proprietà dei ricorrenti non sarebbe demaniale: come si evincerebbe dalla mappe prodotte già in sede amministrativa dai ricorrenti, prima dell’area di proprietà demaniale, vi sarebbe una striscia di terreno di proprietà privata appartenente ad un altro soggetto. La censura è fondata nei termini appresso specificati. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr., ex multis, TAR Catania, sez. III n. 1972 del 22 luglio 2015 che richiama Cons Stato. IV, 5 marzo 2015 n. 1093 e T.A.R. Sicilia- Catania, sent. n. 656/2011 e n. 2664/2012 e n. 1031/2013) è costante nel ritenere che “per stabilire l’appartenenza di un’area al demanio sia sufficiente l’indicazione catastale solo qualora non vi siano elementi di oggettiva incertezza sull’individuazione del confine demaniale. Invece, in presenza di elementi concreti d’incertezza del confine tra l’area demaniale e la proprietà privata, è onere dell’Amministrazione, prima di adottare l’ingiunzione di sgombero, procedere alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell’art. 32 cod. nav. procedimento questo che: – sotto il profilo sostanziale, sfocia in un provvedimento meramente dichiarativo (non costitutivo) dell’estensione del demanio marittimo; – sotto il profilo procedimentale, rappresenta un indispensabile presupposto per il conseguente legittimo uso del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto. Occorre considerare, peraltro, che il demanio marittimo, cui appartengono quali beni naturali il lido del mare e la spiaggia ha, a causa della continua azione delle correnti marine sulle coste, una conformazione mutevole. Proprio a causa di tale naturale mutevolezza il codice della navigazione all’art. 32 prevede, in capo alla autorità marittima un potere di accertamento della esatta delimitazione delle aree demaniali da esercitarsi, anche d’ufficio, in contraddittorio con i privati proprietari ogni volta che vi sia una situazione di incertezza obiettiva in relazione alle linee di confine”».
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