Norme e sentenze

Decadenza concessioni balneari, sentenza del Tar Abruzzo

Il tribunale ha stabilito che i provvedimenti di decadenza delle concessioni balneari antecedenti al 15 novembre 2015 non sono sospesi ex lege ai sensi della legge di stabilità 2016.

I provvedimenti di decadenza delle concessioni balneari antecedenti al 15 novembre 2015 non sono sospesi ex lege ai sensi della legge di stabilità 2016. Lo ha affermato il Tar Abruzzo, sezione Pescara, nella sentenza n. 329 del 14 ottobre 2016, pubblicata nei giorni scorsi dalla rivista Patrimonio Pubblico (fonte).

Come spiega la testata specializzata in demanio, “il comma 484 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) – così come successivamente modificato dall’art. 24, comma 3-octies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 – ha disposto la sospensione dei soli procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative pendenti alla data del 15 novembre 2015, ma non anche di quelli giurisdizionali. Pertanto i provvedimenti antecedenti al 15 novembre 2015, riguardando procedimenti già conclusi in tale data, non si possono ritenere sospesi ex lege ai sensi del citato comma 484”.

Questo un estratto della sentenza: «Quanto alla seconda questione, va ricordato che il comma 484, dell’art.1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) – così come successivamente modificato dall’art. 24, comma 3-octies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 – ha testualmente disposto la sospensione “fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi” dei “procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative”. Tale norma, cioè, ha disposto la sospensione dei soli procedimenti amministrativi (e non anche di quelli giurisdizionali) pendenti alla predetta data del 15 novembre 2015. Ora deve osservarsi che nella specie alla predetta data il procedimento di decadenza oggi impugnato si era di certo già concluso, visto che l’atto di decadenza era stato assunto il 12 novembre 2015 e che tale atto (da considerarsi recettizio) era stato notificato, come agevolmente si rileva dagli atti di causa, alla società interessata il giorno 13 successivo, con completamento, quindi, anche della fase di integrazione dell’efficacia. Per cui, in definitiva, essendosi il procedimento concluso il 13 novembre 2015 con la notifica dell’atto impugnato al suo destinatario, deve ritenersi che non possa operare, come richiesto dalla ricorrente, la predetta sospensione ex lege».

La sentenza stabilisce altresì che “la mancata conclusione del procedimento di sanatoria non incide sulla legittimità della decadenza dalla concessione demaniale marittima se non risultano le ragioni per le quali tale procedimento non si sia ancora concluso, né che l’interessato abbia esercitato quei mezzi di tutela previsti dall’ordinamento per censurare tale mancata conclusione del procedimento”, come sintetizza Patrimonio Pubblico.

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