Il Tar Liguria ha annullato le proroghe delle concessioni balneari disposte dai Comuni di Pietra Ligure, Sarzana e Laigueglia tramite deliberazioni di giunta. Con tre provvedimenti pubblicati lunedì, il tribunale amministrativo ha accolto i ricorsi presentati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) e annullato l’applicazione della proroga decisa dai governi Draghi e Meloni.
Secondo i giudici amministrativi, le concessioni scadute il 31 dicembre 2023 non potevano essere automaticamente estese fino al 31 dicembre 2024. Le delibere comunali sono state quindi dichiarate illegittime, aprendo uno scenario che potrebbe avere ripercussioni significative sull’organizzazione della prossima stagione balneare 2026.
Nelle sentenze, il Tar ha stabilito che i Comuni devono “indire al più presto la gara pubblica per l’assegnazione delle aree in concessione, concludendola entro maggio-giugno 2026, al fine di consentire l’assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica 2026, anche perché le concessioni in essere, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano l’ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali”.
Il pronunciamento del Tar ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: le concessioni balneari devono considerarsi definitivamente scadute alla fine del 2023, secondo quanto deciso dalle note sentenze gemelle del Consiglio di Stato pronunciate a novembre 2021 in adunanza plenaria. Le successive proroghe risultano incompatibili con le normative europee sulla concorrenza e sulla libera partecipazione alle procedure di assegnazione.
Secondo i giudici, i tre Comuni liguri non hanno mai avviato procedure di gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni, determinando un vantaggio competitivo per i concessionari già titolari delle aree. Inoltre, non è stata ritenuta valida la giustificazione legata ai presunti vincoli normativi che avrebbero impedito l’avvio delle gare, considerato che il tempo per adeguarsi alla normativa europea era ormai ampiamente trascorso. Nelle sentenze viene inoltre chiarito che il PUD (Piano di utilizzo del demanio pubblico) non può essere utilizzato come motivazione per rinviare l’avvio delle procedure selettive.
Il Tar ha respinto tutte le eccezioni sollevate dai Comuni coinvolti, confermando la fondatezza dei ricorsi presentati dall’Agcm. La decisione si inserisce in un orientamento già espresso dallo stesso tribunale ligure negli ultimi mesi, che ha progressivamente bocciato le proroghe automatiche. Ora dunque per i tre enti si apre ora una fase delicata, in quanto dovranno accelerare l’organizzazione delle gare pubbliche per evitare il rischio di arrivare all’estate 2026 senza concessionari operativi, con la concreta possibilità che ampi tratti di litorale tornino temporaneamente a spiaggia libera. Le amministrazioni comunali potranno presentare un ricorso al Consiglio di Stato; tuttavia il margine di manovra appare limitato, alla luce del fatto che lo stesso organo di giustizia amministrativa si è già espresso in più occasioni ribadendo l’illegittimità delle proroghe.
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