L’acquisto o l’aggiudicazione tramite gara di uno stabilimento balneare non comporta il subentro automatico nella concessione demaniale. Lo ha ribadito nei giorni scorsi il Consiglio di Stato sezione V, con la sentenza n. 52 pubblicata lo scorso 4 gennaio 2018, che va a specificare un aspetto molto importante in caso di compravendite di stabilimenti balneari o passaggi di titolarità tramite procedura esecutiva.
Come ricorda la sentenza citando la legge in vigore, il subentro deve essere espressamente autorizzato dall’amministrazione, altrimenti intervengono la decadenza o la revoca della concessione.
La pronuncia riguarda il contenzioso in merito a uno stabilimento balneare di Rapallo e ha dato torto alla società Bagni San Michele srl nei confronti della Stella Beach sas. Ma al di là del caso specifico, il Consiglio di Stato ha espresso delle considerazioni di carattere generale che vale la pena riportare.
Pubblichiamo qui di seguito lo stralco più importante della sentenza, il cui testo integrale è disponibile cliccando qui.
«È dunque questo il profilo da approfondire, in quanto la fattispecie controversa è caratterizzata dal subingresso nella concessione demaniale, nel caso particolare della vendita od esecuzione forzata, ipotesi per la quale l’art. 46, comma 2, Cod. nav. prevede che «l’acquirente o aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l’autorizzazione dell’autorità concedente».
Ritiene il Collegio che, al di là del nomen iuris utilizzato dalla norma (autorizzazione), la disciplina relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima delinei un istituto sui generis, contemporaneamente diverso dal rilascio della concessione (artt. 36 e ss. Cod. nav.), ma anche dalla mera autorizzazione. Si tratta infatti della sostituzione di un soggetto nell’ambito di un rapporto concessorio preesistente (del quale permangono le condizioni e scadenze), e dunque di una novazione soggettiva, che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale, configurando una sorta di fenomeno derivativo, rispetto al quale non opera il silenzio assenso, occorrendo invece un provvedimento espresso. Tale soluzione trova poi indiretta conferma, sul piano sistematico, nella disposizione dell’art. 30 del reg. nav. mar., il cui terzo comma stabilisce che «qualora l’amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell’acquirente o dell’aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca»; in particolare, la previsione di una revoca (dell’originaria concessione) sembra escludere che il subingresso si fondi su di un mero provvedimento di rimozione di un limite ad un diritto preesistente».
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