Il disegno di legge sul riordino delle concessioni balneari «non dà indicazioni sulla direzione da seguire in merito al settore normativo che si intende rivedere», anzi «si limita a previsioni generiche» che oltretutto «richiamano valori e interessi talora in contrasto tra loro». È con queste dure parole che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati si è espresso negativamente, lo scorso mercoledì, in merito al ddl n. 4302 con cui il governo intende riformare la gestione del demanio marittimo istituendo le evidenze pubbliche delle concessioni esistenti.
Il Comitato per la legislazione è un organo composto da dieci deputati scelti dal presidente della Camera (qui la lista degli attuali incaricati), che è tenuto a esprimere un parere per ogni decreto legge e progetto legislativo, giudicandone la qualità, l’omogeneità, la semplicità, la chiarezza di formulazione e l’efficacia per la materia oggetto delle proposte di legge. I suoi pareri non sono vincolanti, ma possono influenzare l’esito delle discussioni in aula. E nel caso della riforma delle concessioni balneari, già al centro di un infuocato dibattito tra maggioranza, opposizione e associazioni di categoria, il giudizio negativo del comitato arriva dopo le modifiche apportate dalle commissioni VI e X della Camera e a poco più di due settimane dalla discussione, prevista per lunedì 16 ottobre: una netta presa di posizione che potrebbe portare a importanti modifiche del testo nonché rallentare i tempi di approvazione previsti dai due relatori, Tiziano Arlotti e Sergio Pizzolante, che avevano annunciato il voto entro la fine di ottobre.
Nell’esaminare il disegno di legge sulle concessioni balneari, il comitato ha promosso l’omogeneità dei contenuti mentre ha bocciato la chiarezza e la proprietà di formulazione. Questo il passaggio più significativo del verbale:
in relazione alla formulazione delle norme di delega, i principi e criteri direttivi contenuti all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non danno indicazioni circa la direzione da seguire in merito al settore normativo che si intende rivedere, la cui disciplina risulta assai complessa, a causa dei numerosi interventi che si sono succeduti negli anni, i quali si sono intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea. Tali procedure hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il cosiddetto diritto di insistenza, previsto dall’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, poi abrogato nel 2009. Riguardo ai temi citati, i principi e criteri direttivi si limitano a previsioni generiche che, alla lettera a), richiamano tutti i valori e gli interessi in gioco, talora in contrasto tra loro (per esempio, rispetto del principio di concorrenza e riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale), rimandandone il bilanciamento ai decreti legislativi. Alla lettera b), analogamente, demandano ai decreti legislativi l’individuazione dei “limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse”, senza indicare alcun criterio stringente su un aspetto cruciale del contenzioso con la Commissione europea, sul quale è intervenuta anche la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità di numerose disposizioni regionali su durata, proroga e rinnovo delle concessioni in essere, in quanto limitative della concorrenza. Elementi di sovrapposizione con l’oggetto della delega e carattere di genericità sono rilevabili anche per quanto concerne le lettere c), d-bis) ed e-bis);
La relazione del comitato prosegue poi criticando i termini indicati per l’esercizio della delega, modificati dalla revisione delle commissioni VI e X:
l’ultimo periodo del comma 2 […] reca la previsione che, qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, che non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco;
In conclusione, il Comitato legislativo invita le commissioni referenti ad adeguare il testo alle sue osservazioni. Come detto, il parere di questo organo non è vincolante, ma in caso le commissioni non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del comitato, devono indicarne le ragioni nella relazione per l’aula. Sarà solo nei prossimi giorni che sarà possibile conoscere come le commissioni referenti intendono rispondere alle osservazioni del comitato.
La relazione integrale del Comitato legislativo è scaricabile cliccando qui (formato pdf, due pagine). Per verificare i riferimenti al ddl, in questo articolo è possibile leggere il testo attuale in seguito alle modifiche delle commissioni referenti.
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