Non è fondata la pretesa del Comune di calcolare il canone concessorio tenendo conto di opere di difficile amovibilità che non possono considerarsi pertinenze demaniali. E lo stesso Comune, dunque, non ha il diritto di riscuotere un canone concessorio determinato sul presupposto della avvenuta acquisizione del demanio delle opere che sono di difficile rimozione. È questa la sentenza del Tar di Firenze, che ha accolto il ricorso di una quindicina di stabilimenti balneari del litorale pisano, patrocinati dall’avvocato della Confcommercio Pisa Alberto Giovannelli, che si erano visti richiedere dal Comune di Pisa il pagamento di canoni demaniali aumentati in maniera esponenziale, in alcuni casi del +400%.
Una bella notizia per Fabrizio Fontani, presidente di Conflitorale Confcommercio Pisa e rappresentante del Sindacato italiano balneari: «A distanza di anni sono state riconosciute, seppur provvisoriamente, le nostre istanze e le nostre ragioni. Quando nel 2008 uscì la norma che prevedeva l’applicazione dei valori Omi sulle pertinenze demaniali a carattere commerciale per il calcolo del canone demaniale, la stessa spiegava con sufficiente chiarezza che l’incameramento da parte dello Stato di beni di difficile rimozione poteva avvenire solo e soltanto allo spirare della concessione stessa. Bene, questa sentenza del Tar Toscana ha chiarito che non è mai intervenuta una vera e propria scadenza del titolo concessorio, rinnovatosi senza soluzione di continuità, secondo il dettato stesso dell’articolo 10 della legge 88 del 2001 e successive proroghe. La conseguenza logica è che queste pertinenze non possono essere incamerate dal demanio e per questo non sono soggette all’applicazione dei canoni demaniali sulla base dei valori Omi».
«Visto il momento estremamente difficile per l’intera categoria, costretta da anni a vivere una situazione di grandissima incertezza – conclude Fontani – questa sentenza è comunque un timido spiraglio di luce che accogliamo, seppur a distanza di anni, con grande sollievo».
Anche il Comune di Pisa, tramite l’assessore Andrea Serfogli, dice la sua sulla vicenda: «Sulla questione dei canoni demaniali degli stabilimenti balneari, il Comune svolge un ruolo di esattore per lo Stato. Nel caso infatti la vicenda dei ricorsi al Tar si concluda positivamente per i proprietari, sarà appunto lo Stato a provvedere agli eventuali rimborsi».
Il Comune di Pisa adesso, attraverso l’Agenzia del Demanio, dovrà decidere se ricorrere in appello. «La sentenza – spiega Serfogli – ha accolto solo la tesi dei ricorrenti legata alla questione del rinnovo, considerando appunto la concessione scaduta nel 2009 da prorogare e non da fare ex novo. Come rinnovo i canoni dovevano rimanere quelli precedenti. Non c’è stata invece alcuna contestazione sulla distinzione tra strutture di facile o di non facile rimozione».
Ma quali sono le conseguenze della sentenza? Conclude Serfogli: «Bisogna attendere l’esito di altri ricorsi. Poi c’è da capire se il Demanio farà appello. A bocce ferme vedremo come comportarci anche per gli stabilimenti che per ora non si sono mossi legalmente». Nei prossimi giorni il Tar discuterà il ricorso di altri otto stabilimenti seguiti per conto della Confesercenti dall’avvocato Toscano.
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