L’avvocato Luigi Roma, per conto del Consorzio Mare Bagnoli e di altre dieci società della città di Napoli, ha chiesto al Tar Campania il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità dell’articolo 49 del Codice della navigazione (che dispone l’incameramento delle opere non amovibili alla scadenza della concessione) con gli articoli 49 e 56 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea. La richiesta si inserisce nell’ambito del ricorso che le società, titolari di concessioni demaniali marittime nel territorio napoletano, hanno impugnato la delibera con la quale l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale ha disposto una proroga tecnica di due anni alle concessioni.
Come spiega l’avvocato Luigi Roma, «con la delibera impugnata, l’Autorità portuale ha indicato le modalità operative per il rilascio di un atto avente validità per un periodo biennale, allo scadere del quale valutare la perdurante vigenza per un altro biennio, al permanere delle condizioni previste dalla normativa emergenziale, ovvero un periodo più ampio ove il concessionario dimostrasse una incidenza degli effetti economici della pandemia, che richiedesse una maggiore durata della concessione».
La valutazione prevista dall’Autorità, a parere dell’avvocato Roma, «è disancorata da qualsiasi parametro di tipo tecnico e criterio di valutazione dell’incidenza degli effetti economici, rimettendo la decisione alla mera discrezionalità dell’Autorità, senza predeterminazione dei criteri stessi di decisione che, come noto, valgono a condizione che siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio».
Con il ricorso promosso è stata sostenuta la validità della legge 145/2018 e in particolare – ed è qui l’elemento di novità – con il modello di istanza predisposto l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale obbliga i concessionari a dichiarare, e dunque a prendere atto, che l’occupazione in essere è conforme al titolo concessorio da ultimo scaduto e a suo tempo rilasciato.
Come noto, l’articolo 182 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, mantiene “l’efficacia dei titoli già rilasciati” e dunque – sottolinea Roma – «la scadenza del titolo concessorio involgerebbe il problema della compatibilità dell’articolo 49 del Codice della navigazione con la normativa comunitaria, in relazione alla necessità della previsione di un indennizzo a carico dei concessionari uscenti». Di qui la richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dall’avvocato alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a esprimersi sul seguente quesito: «Se gli articoli 49 e 56 del TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostino o meno a una disposizione nazionale contenuta nell’articolo 49 del Codice della navigazione, che imponga al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono l’azienda intesa come “stabilimento balneare”».
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