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Balneari, atto formale: rischio o certezza?

Entro la fine di quest'anno gli imprenditori balneari possono presentare domanda per ottenere una nuova concessione dai 6 ai 20 anni in base agli investimento. Ma la decisione è piena di dubbi.

di Alex Giuzio

Nelle ultime due settimane gli imprenditori balneari hanno molto discusso dell’opportunità offerta dal cosiddetto "atto formale": in poche parole, si tratta di una richiesta che l’attuale titolare di una concessione demaniale marittima potrebbe presentare entro il 31 dicembre 2015 alla sua amministrazione comunale per ottenere una nuova concessione dai 6 ai 20 anni in base alla presentazione di un piano di investimenti. Visto che il governo non si decide a riformare la materia delle concessioni balneari che attualmente sono in fase di estrema incertezza, a qualche imprenditore l’atto formale è sembrata una possibilità più sicura rispetto alla minaccia delle evidenze pubbliche.

Su Mondo Balneare, facendo un’eccezione al nostro lavoro di informazione a 360 gradi, finora non abbiamo volutamente parlato di questa possibilità per evitare di generare ulteriori dubbi, poiché le notizie erano troppo confusionarie e la normativa non parlava chiaro, perciò per gli imprenditori balneari non esisteva l’assoluta sicurezza di ottenere questa proroga senza passare tramite evidenza pubblica. E nei giorni scorsi è arrivata una comunicazione ufficiale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che conferma l’elevato rischio di procedere con questo atto.

Analogamente, due comunicati di Sib-ConfcommercioCna Balneatori diffusi due giorni fa mettono in guardia dai rischi di questa procedura.

Presentando richiesta di atto formale, infatti, l’attuale concessionario otterrebbe una nuova concessione e non un prolungamento di quella attuale – con tutte le conseguenze a essa collegate. Le attuali concessioni, infatti, scadono il 31 dicembre 2020 mentre con l’atto formale la nuova concessione partirebbe dal 1° gennaio 2016 e al suo termine si andrebbe a evidenza pubblica.

Ma, soprattutto, la procedura derivante dall’atto formale dipende dalla singola amministrazione comunale, che potrebbe a sua discrezione – a seconda dell’interpretazione di una normativa non del tutto chiara – rilasciare la nuova concessione solo dopo avere attivato una procedura di evidenza pubblica.

La posizione del Ministero delle infrastrutture è stata sollecitata dall’ex senatore Massimo Baldini, che nel suo ciclo di incontri che sta tenendo in tutta Italia con gli imprenditori balneari aveva ricordato la possibilità dell’atto formale, promettendo di ottenere maggiori delucidazioni e chiedendo al Ministero dei trasporti di inviare un fac simile per presentare la richiesta. Queste delucidazioni sono finalmente arrivate, e come detto, confermano che l’atto formale rimane una libera scelta dell’imprenditore balneare, ma non rappresenta una sicurezza assoluta.

Riportiamo qui di seguito prima la comunicazione integrale del Ministero, poi le note di Sib-Confcommercio e di Cna Balneatori, invitando a prenderne visione e ricordando che dell’atto formale non si può fare un discorso generale. Lasciamo insomma i singoli imprenditori a valutare l’opportunità dell’atto formale oppure a continuare ad attendere il riordino complessivo delle concessioni balneari, dall’esito altrettanto incerto. Ognuno è libero di pensare a cosa è meglio per la propria concessione e ognuno può avvalersi di consulenti specializzati che possono indirizzarlo in questa difficile decisione. I dubbi sono molto elevati in ogni caso, visto che le concessioni balneari sono state portate in una situazione di assoluto caos.

Atto formale: comunicazione del Ministero delle infrastrutture

Egr. senatore Baldini,

allo stato attuale le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in corso di esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 194 del 2009, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 (e cioè 30 dicembre 2009), e in scadenza entro la data del 31 dicembre 2015, versano in regime di proroga ex lege con scadenza al 31 dicembre 2020. Tale regime giuridico – resosi necessario, come ben sa, nelle more dall’approvazione della normativa di riordino della materia cui il governo italiano si è impegnato a fronte della chiusura della procedura di infrazione dell’UE – costituisce una deroga di carattere straordinario e, dunque, temporaneo del sistema ordinario di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali – per come delineato dalla normativa comunitaria (direttiva servizi cd. Bolkestein) e dalla Commissione europea che in più occasioni ha fatto presente la necessità di espletare procedure ad evidenza pubblica per l’assentimento di dette concessioni.

Per quanto riguarda i quesiti posti, al di là del fatto che la materia delle concessioni turistico-ricreative è stata da tempo trasferita alle amministrazioni locali, si ricorda che la durata delle concessioni demaniali è connessa alla tipologia e agli investimenti presentati. La normativa attuale prevede, infatti, la possibilità di richiedere ex novo una concessione demaniale fino a venti anni in funzione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare (art. 1, comma 253 della legge n. 296/2006). Quindi per poter ottenere quanto da lei prospettato, a normativa vigente, bisognerebbe che venisse rilasciata al concessionario una nuova concessione per la durata connessa all’investimento o al termine della concessione oggi assentita e previo esperimento dell’istruttoria volta a verificare la sussistenza delle condizioni per il rinnovo della concessione o, se la concessione è in essere, con rinuncia della precedente, altrimenti si eluderebbe la legge che prevede la proroga ex lege delle concessioni fino al 2020.

Per quanto riguarda il quarto quesito stante la circostanza che la gestione del demanio è, come le ho sopra rappresentato, materia sottratta a questa amministrazione, non rientra tra le competenze della scrivente produrre uno schema di domanda di rilascio della concessione come da fac-simile allegato alla sua richiesta. In ogni caso sarebbe utile per i concessionari conoscere qual è la posizione sull’argomento delle amministrazioni locali. Consideri che la Regione Lazio ha emanato in luglio una legge che prevede l’evidenza pubblica anche in caso di richiesta di subingresso e di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione!

Cordiali saluti,

Patrizia Scarchilli

 

Atto formale: comunicazione di Sib-Confcommercio 

Clicca qui per leggere il comunicato.

 

Atto formale: comunicazione di Cna Balneatori

Oggetto: Approfondimenti sulla procedura amministrativa per rilascio di nuova concessione demaniale marittima tramite atto formale.

 

Cari Colleghi,

il recente documento sindacale di Cna Balneatori approvato a Roma lo scorso 26 novembre, nel corso dell’Ufficio di Presidenza nazionale, ha previsto di effettuare un approfondimento rispetto al procedimento amministrativo per rilascio di nuove concessioni attraverso "atto formale".

Abbiamo lavorato in tal senso analizzando la modulistica messa disposizione online dagli uffici del Servizio marittimo di due importanti comuni costieri della penisola, uno sul versante tirrenico e l’altro su quello adriatico: Viareggio e Ravenna.

Entrambe le modulistiche in questione si riferiscono alle procedure previste dall’art.36 del Codice della navigazione, procedure che uno dei due Comuni menziona come "richiesta di nuova concessione demaniale". Il testo dell’articolo 36 precisa:

Art. 36 – Concessione di beni demaniali

L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’ uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

Per una corretta valutazione della procedura in questione, riteniamo opportuno richiamare anche l’art. 37 del Codice della navigazione, che riportiamo nella versione aggiornata a quanto disposto dal d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che, con l’art. 02, comma 1, ha disposto la modifica dei commi 2 e 3) e dal d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che, con l’art. 1, comma 18, che ha disposto la modifica del comma 2, secondo periodo):

Art. 37 – Concorso di più domande di concessione

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

Precisiamo, per completezza di esposizione, che la "licitazione privata" è anch’essa un procedimento di gara che si differenzia dall’asta pubblica – alla quale è ammesso chiunque rispetti i requisiti fissati dal bando – per il fatto che ad essa sono invitati a partecipare esclusivamente i soggetti che la pubblica amministrazione ritenga idonei a concludere il contratto, il cui schema negoziale è definito dall’amministrazione stessa.

Il primo aspetto che, a nostro avviso, deve essere evidenziato riguarda il fatto che in caso ci si trovi di fronte a un concorso di una pluralità di domande di concessione, "vacilli" ulteriormente il diritto di preferenza che veniva accordato al vecchio/uscente concessionario prima del d.l. 194/2009.

Aspetto questo che assume maggiore rilevanza e complessità in fase di rilascio di nuova concessione in caso di procedura amministrativa tramite atto formale.

La documentazione richiesta per il rilascio di una concessione demaniale marittima tramite atto formale pluriennale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4 bis, della legge 494/1993, dell’art. 9 del Regolamento del Codice della navigazione e dell’art.36 dello stesso Codice – così come indicato nel sito del Comune di Viareggio – prevede infatti l’utilizzo della modulistica ministeriale D1, nella quale il procedimento è definito come richiesta di nuova concessione demaniale, a cui va acclusa la seguente documentazione:

Progetto di nuove opere composto da:

  • relazione tecnica;
  • dichiarazione di asseveramento delle opere (facile/difficile rimozione);
  • dichiarazione di conformità urbanistico edilizia delle opere;
  • planimetrie (piante e sezioni) stato attuale, modificato e sovrapposto con indicazione delle destinazioni d’uso dei locali;
  • computo metrico estimativo delle opere;
  • piano economico finanziario, redatto da professionista abilitato, sotto forma di perizia giurata ed asseverata, indicante l’ammontare delle opere da realizzare ed attestante la congruità del periodo della durata della concessione richiesta, rispetto al periodo necessario all’ammortamento degli investimenti effettuati, come da computo metrico estimativo.

Un primo "campanello di allarme" ci avverte che non siamo più di fronte alla richiesta di rinnovo o di una sorta di automatismo nell’estensione della durata di una concessione esistente, bensì all’istanza di rilascio (ex novo) di una nuova concessione oggetto di nuove opere.

Giova anche ricordare che le leggi regionali che prevedevano l’estensione della durata delle concessioni sulla base degli investimenti e senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica sono state tutte impugnate per verificarne il contenuto normativo contrastante con i principi comunitari a noi noti. Questo aspetto viene confermato dalla modulistica predisposta con l’elaborato prescrittivo del Comune di Ravenna che, a pagina 29, contempla l’ipotesi di domande concorrenti e di domande ammesse alla procedura mentre, a pagina 31, menziona il ricorso alla licitazione privata, con offerta di maggior canone in caso di domande concorrenti di pari requisiti.

Di seguito evidenziamo i link con le procedure indicate dai due Comuni:

  • per il Comune di Ravenna (consultare da pag. 29 a pag. 31): clicca qui
  • per il Comune di Viareggio (consultare al punto 11): clicca qui

Alla luce di questa prima ricognizione tecnico-sindacale possiamo affermare due concetti che ispirano la linea sindacale di Cna Balneatori:

1. È necessario assicurare alle imprese associate la massima chiarezza possibile, in modo da fornire tutti gli elementi giuridici, tecnici e pratici necessari per approfondire la questione e per valutarla consapevolmente e responsabilmente;

2. È indispensabile avvisare che non è affatto escluso che la procedura tramite atto formale potrebbe di condurre direttamente le imprese in attività verso la conclusione contro la quale ci siamo battuti dall’inizio della questione balneare italiana e cioè verso aste ed evidenze pubbliche trovandosi di fronte al rilascio di una concessione ex novo e non ricorrendo più la preferenza nei confronti del concessionario uscente che esisteva prima della soppressione del comma 2°, secondo periodo, dell’art. 37 del Codice della Navigazione.

Avviando un procedimento per atto formale, paradossalmente aste ed evidenze pubbliche potrebbero essere attivate direttamente dai concessionari, nel momento stesso in cui le istanze presentate presso il Comune territorialmente competente – atti soggetti a pubblicità istituzionale – assumono inevitabilmente e legittimamente profilo di necessaria e dovuta pubblicità.

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