Attualità

Bagnini di salvataggio, ok per il contratto di lavoro intermittente

Lo ha confermato un protocollo del ministero del lavoro

Il ministero del lavoro, rispondendo all’interpellanza numero 13 del 27 marzo 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio negli stabilimenti balneari per l’attività di assistenza ai bagnanti con contratto di lavoro intermittente.

Innanzitutto il ministero ha ricordato che, ai sensi degli articoli 34 e 40 del decreto legislativo 276/2003, l’individuazione delle attività lavorative per le quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è rimessa alla contrattazione collettiva oppure, in assenza della disciplina contrattuale, alla tabella allegata al regio decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923.

Nella fattispecie in esame, la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” prevista al n. 19 della tabella allegata al citato regio decreto può considerarsi assimilabile a quella dei bagnini degli stabilimenti balneari. Infatti, l’attività svolta da entrambe le figure è sostanzialmente identica.

Pertanto, il ministero del lavoro ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio negli stabilimenti balneari per l’attività di assistenti bagnanti, al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali.

Leggi il protocollo completo: www.lavoro.gov.it/…/132013.pdf

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