Tutte le funzioni amministrative sul demanio marittimo per uso turistico-ricreativo nell’ambito del litorale di una determinata regione spettano ai rispettivi enti locali. Lo ribadisce una recente sentenza del Tar Campania sezione Salerno, la numero 689 del 10 aprile 2017, pubblicata nei giorni scorsi dalla rivista specializzata Patrimonio Pubblico.
«Alla luce del complessivo quadro normativo vigente, ovvero del combinato disposto degli artt. 59 D.P.R. n. 616/1997. 6 D.L. n. 400/1993 conv. in L. 494/1993, 8 D.L. n. 535/1996 conv. in L. 647/1996, 42 D.lgs. n. 96/1999 e del D.P.C.M. 21 dicembre 1995, deve ritenersi che tutte le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, esplicate nell’ambito del litorale marittimo di una determinata Regione, siano conferite alle Regioni e, tramite queste, agli Enti locali», sintetizza Patrimonio Pubblico.
Di competenza statale, ricorda la sentenza, rimangono però le funzioni relative agli interessi di portata nazionale: «Dal combinato disposto dell’art. 104 lett. v e pp, e dell’art. 105, commi 1 e 2, lettera l, del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 emerge un quadro di riferimento nel quale alla competenza statale in materia di demanio marittimo residuano soltanto funzioni relative ad usi specifici, afferenti a interessi di portata nazionale, quali la sicurezza della navigazione marittima e l’approvvigionamento energetico, mentre la generalità delle funzioni in materia risulta devoluta alla competenza delle Regioni e, per esse, degli enti locali», sintetizza ancora Patrimonio Pubblico.
«Poiché la competenza in materia di rilascio delle concessione demaniali marittime è stata trasferita alle Regioni e quindi agli enti locali, laddove una o più opere edilizie siano state realizzate su area demaniale marittimo, il conseguente ordine di demolizione è adottato dal Comune anche in applicazione degli art. 54 e 1161 c. nav. e, quindi per la tutela degli interessi demaniali», stabilisce infine la sentenza.
Pubblichiamo qui di seguito un estratto significativo della sentenza, per gentile concessione della rivista Patrimonio Pubblico:
Deve ritenersi, alla luce del complessivo quadro normativo vigente, ovvero del combinato disposto degli artt. 59 D.P.R. n. 616/1997. 6 D.L. n. 400/1993 conv. in L. 494/1993, 8 D.L. n. 535/1996 conv. in L. 647/1996, 42 D.lgs. n. 96/1999 e del D.P.C.M. 21 dicembre 1995, che tutte le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, esplicate nell’ambito del litorale marittimo di una determinata Regione, siano conferite alle Regioni e, tramite queste, agli Enti locali. Mentre l’art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, infatti, mantiene allo Stato la disciplina e la sicurezza della navigazione marittima (lett. v), nonché l’utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia (lett. pp), il successivo articolo 105 conferisce alle Regioni ed agli enti locali “tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo (capo VII Trasporti) e non attribuite alle autorità portuali dalla L. n.84 del 28.01.1994 (recante, appunto, il riordino della legislazione in materia di porti)”. In particolare, tra le funzioni conferite alle Regioni si menzionano al comma 2 lett. l) concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con esclusione dei porti e delle aree di interesse nazionale individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.1995. Dal combinato disposto dell’art. 104 lett. v e pp, e dell’art. 105, commi 1 e 2, lettera l, quindi, emerge, un quadro di riferimento nel quale alla competenza statale residuano soltanto funzioni relative ad usi specifici, afferenti a interessi di portata nazionale, quali la sicurezza della navigazione marittima e l’approvvigionamento energetico, mentre la generalità delle funzioni concernenti il demanio marittimo risulta devoluta alla competenza delle Regioni e, per esse, degli enti locali (T.a.r Lazio, Sez II ter, sent. 30 agosto 2010, n. 31953). Aggiungasi che l’art. 42 del D.Lgs. n. 96 del 30.03.1999 attribuisce espressamente ai Comuni le funzioni amministrative previste dall’articolo 105, comma 2, lettere f) e l) del D.Lgs. 112/1998. Da quanto in precedenza esposto emerge come la competenza in materia di rilascio delle concessione demaniali marittime è stata trasferita alle Regioni e quindi agli enti locali, con la conseguenza che “laddove una o più opere edilizie siano state realizzate su area demaniale (nel caso, demanio marittimo), il conseguente ordine di demolizione è adottato dal Comune anche in applicazione degli art. 54 e 1161 c. nav. e, quindi per la tutela degli interessi demaniali.” (T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 3 giugno 2008, n. 2144).
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