Attualità

Alemanno: ‘L’Anci contro la Bolkestein’. Ecco l’ordine del giorno

Il sindaco di Roma ha annunciato questa mattina il suo lavoro per coinvolgere l'Associazione nazionale dei comuni italiani nella causa dei balneari

Il sindaco di Roma Gianni Alemanno (nella foto), presente questa mattina durante la manifestazione nazionale dei balneari italiani, ha annunciato di essere al lavoro per coinvolgere l’Anci nella battaglia contro la direttiva Bolkestein. Questa è la bozza di ordine del giorno proposta da Alemanno, in fase di discussione ed approvazione:

 

Il Comitato Direttivo dell’ANCI

Premesso che:

  • La direttiva 123/2006/Ce ha imposto agli stati membri della comunità europea di adeguarsi al principio della “libertà di stabilimento” ai sensi del quale le concessioni demaniali marittime ad uso turistico devono essere rilasciate per una “durata limitata adeguata” e, soprattutto, non più con procedure di rinnovo automatico o con sistemi tali da “accordare vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”;
  • A seguito di tale direttiva, lo stato italiano ha subito una procedura di infrazione (n. 4909/08) con la quale la commissione europea ha contestato all’Italia non solo un atteggiamento discriminatorio, ma ha anche chiesto che entro un breve termine la normativa interna si adegui alle direttive comunitarie;
  • Con legge n. 25 del 2010, in attesa di una nuova disciplina organica, sono state prorogate fino al 31/12/2015 il regime delle attuali concessioni demaniali marittime;
  • Con la stessa normativa è stato altresì abrogato il comma 2 dell’art. 37 del Codice dellanavigazione che prevedeva il cd. “Diritto di insistenza” a favore degli attuali Concessionari, per i quali veniva stabilita una preferenza in sede di rinnovo delle concessioni scadute;
  • Il Comitato Direttivo dell’ANCI, con ordine del giorno del 14 aprile 2011, ha deliberato di:

1. Richiedere al Governo il proprio intervento urgente teso a prevedere la proroga delleconcessioni del demanio marittimo oltre il termine del 31/12/2015 e ad intraprendere leiniziative nei confronti dell’Unione europea per escludere tali concessioni dalla disciplinadella “Direttiva Servizi”;

2. Impegnare la Presidenza dell’ANCI ad intraprendere le iniziative più opportune perraggiungere tali obiettivi anche in sede di Unione europea;

  • Con l’art.11 della legge n.217 del 15 dicembre 2011, al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 è stata, in parte, modificata l’attuale disciplina delle concessioni demaniali marittime con contestuale delega al Governo ad adottare un decreto legislativo avente per oggetto la revisione e il riordino dell’intera materia sulla base di principi individuati nella medesima legge.
  • Che tali principi consistono nello:
    • a. stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico nonché proporzionato all’entità degli investimenti;
    • b. prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
    • c. individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni
    • d. fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
    • e. individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
    • f. prevedere criteri per l’equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall’articolo 42 del codice della navigazione;
    • g. stabilire criteri per l’eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il sub ingresso in caso di vendita odi affitto delle aziende.

Considerato che

  • La citata disciplina pur nel tentativo di risolvere i conflitti emersi in sede di comunità europea non ha sciolto i problemi relativi alla salvaguardia di un settore come quello turistico-balneare per il quale la cessazione delle attuali concessioni provocherebbe un serio pregiudizio dei livelli occupazionali locali e stagionali;
  • Che, inoltre, pur prevedendo la citata norma che la durata delle concessioni sia proporzionata all’entità degli investimenti appare altresì necessario legare la scelta del concessionario a criteri non meramente economici ma, altresì, a valutazioni in ordine alla professionalità acquisita dallo stesso nel settore balneare, favorendo, inoltre, progetti finalizzati alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale tradizionale del Comune nel cui territorio ricade la concessione in modo da consolidare il legame esistente tra gli operatori economici e l’area geografica in cui gli stessi operano;
  • Che il tempo necessario al Governo ed alla Regione per individuare uno stabile quadro normativo provoca incertezza negli operatori commerciali non stimolando gli investimenti e gli ammodernamenti necessari allo sviluppo del settore;
  • Che, pertanto, è interesse comune quello di favorire un’ulteriore proroga, rispetto alla data del 2015, delle concessioni esistenti anche al fine di consentire il recupero e l’ammortamento degli investimenti effettuati;

Considerato, inoltre, che:

  • La comunità europea ha dettato una disciplina che non ha preso in considerazione la specificità del settore turistico-balneare italiano.
  • In particolare non è stato considerato che:
    • a) le concessioni demaniali marittime italiane rientrano in quelle di beni e non di servizio e, pertanto, il mancato recepimento della direttiva europea, non costituisce una violazione della stessa poiché il riferimento normativo è costituito dall’art. 37 del Cod. Nav. e dall’art. 18 del regolamento di attuazione dello stesso codice che, infatti, prevedono procedure e criteri di comparazione tra più domande di concessione in concorso tra loro nel rispetto dei principi della trasparenza pubblica;
    • b) come meglio specificato dalla stessa legge quadro italiana sul turismo (L.n. 135/2001) le imprese balneari del nostro paese operano in sintonia con l’identità culturale e lo stile di accoglienza del territorio;
    • c) gli operatori balneari italiani svolgono, inoltre, funzioni di carattere pubblico, in molti casi, in sostituzione di enti pubblici, che ne determinano uno status differenziato rispetto a quello degli altri Stati membri dell’U.E.. In particolare gli operatori italiani svolgono anche funzioni di salvaguardia della pubblica incolumità, di cura dell’igiene e della sanità pubblica, della tutela e monitoraggio dell’ambiente costiero e della conservazione del bene pubblico concesso che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni relative al principio di “libertà di stabilimento”.

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comitato Direttivo dell’ANCI Richiede al Governo:

a) di adoperarsi, presso le opportune sedi dell’Unione europea, affinché, in considerazione delle specificità del settore, come meglio specificato in premessa, e che investe funzioni pubbliche quali la salvaguardia dell’ecosistema e della conservazione dei beni di interesse collettivo, sia prevista una specifica deroga delle attività riconducibili all’area turistico-balneare rispetto alle norme contenute nella direttiva servizi.

b) di prevedere, nelle more dell’adozione del decreto legislativo che disciplini l’intero settore, una congrua proroga delle attuali concessioni del demanio marittimo oltre il termine del 31.12.2015.

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