Il sistema delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in Calabria si trova a gestire una complessa fase di transizione, caratterizzata da scadenze nazionali perentorie, tentativi di proroga falliti a livello parlamentare e uno strumento regionale che introduce margini di flessibilità condizionati. La data cardine stabilita a livello nazionale resta il 30 settembre 2027, termine ultimo per la conclusione delle procedure selettive, mentre la legge regionale n. 15 del 14 maggio 2026 apre a proroghe straordinarie legate ai danni causati dalle mareggiate del 2026, ma solo a fronte di specifiche e motivate istruttorie.
Quadro nazionale: efficacia fino al 2027
La disciplina nazionale vigente (originata dal D.L. 131/2024) mantiene in efficacia le concessioni balneari in essere fino al 30 settembre 2027. Resta la possibilità di uno slittamento tecnico fino al 31 marzo 2028 esclusivamente in presenza di oggettive difficoltà nell’espletamento delle procedure selettive, da giustificare mediante provvedimento motivato dell’ente locale. Non si tratta di una proroga generalizzata, ma di un termine temporale per consentire alle amministrazioni di pubblicare i bandi nel rispetto dei principi europei di trasparenza e concorrenza.
In assenza di un bando-tipo nazionale vincolante, i Comuni costieri si stanno muovendo in modo eterogeneo: alcune amministrazioni hanno già avviato la pubblicazione delle gare, altre sono ferme alla fase di ricognizione delle aree, mentre altre ancora attendono indicazioni più dettagliate dai ministeri responsabili. La frammentazione dei criteri applicati – dalla durata dei nuovi affidamenti agli indennizzi per i concessionari uscenti – espone gli enti locali a un elevato rischio di contenzioso amministrativo.
La proroga al 2030: il passaggio parlamentare e il blocco in Bilancio
A fronte della devastazione causata a inizio 2026 dal ciclone Harry lungo le coste di Calabria, Sicilia e Sardegna, era stato presentato un emendamento parlamentare per estendere la validità delle concessioni nelle aree alluvionate fino al 30 settembre 2030, in modo da consentire agli operatori colpiti di ammortizzare gli investimenti di ripristino.
L’emendamento, inizialmente approvato in Commissione Ambiente al Senato, è stato successivamente bocciato dalla Commissione Bilancio a causa del parere contrario del Ministero dell’Economia per mancanza di copertura finanziaria e incompatibilità con la Direttiva Bolkestein. A livello nazionale, dunque, non esiste alcuna proroga automatica o diffusa al 2030 per le zone colpite dal maltempo.
La legge regionale 15/2026, la mancata impugnativa e le polemiche
Sul piano territoriale, la Regione Calabria è intervenuta approvando la legge regionale n. 15 del 14 maggio 2026. La norma affida ai Comuni costieri la verifica della “scarsità della risorsa naturale” (la quantità di spiaggia libera disponibile) e dell’esistenza di un “interesse transfrontaliero certo”. Se l’istruttoria comunale accerta la scarsità della risorsa o la sussistenza di un interesse europeo, l’ente è tenuto a indire una gara ad evidenza pubblica. Se invece la risorsa non risulta scarsa, la legge regionale ipotizza la possibilità di rilasciare nuove concessioni o proseguire i rapporti esistenti mediante procedure semplificate.
A inizio luglio 2026 la legge ha superato un passaggio chiave: il Consiglio dei Ministri ha deciso di non impugnarla dinanzi alla Corte Costituzionale. Ciononostante, il provvedimento resta al centro delle polemiche: diverse associazioni ambientaliste e comitati ne hanno denunciato la presunta illegittimità, preannunciando possibili ricorsi in sede amministrativa per contrasto con i principi di concorrenza UE.
Il vuoto attuativo nei Comuni
A prescindere dalla tenuta della legge regionale, si riscontra oggi sul territorio un significativo vuoto informativo e attuativo: non risulta infatti consultabile una ricognizione pubblica e centralizzata che renda noti i dati comunali sull’applicazione della L.R. 15/2026.
Al momento non è noto quanti Comuni costieri calabresi abbiano concluso la mappatura sulle spiagge, quanti abbiano ufficialmente deliberato l’assenza o presenza di “scarsità della risorsa” e quanti abbiano accordato proroghe straordinarie per i danni del ciclone Harry. La mancanza di linee guida unificate rischia di causare difformità d’applicazione tra Comuni confinanti, alimentando uno stato di incertezza per gli operatori.
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