La prescrizione per il reato di costruzione abusiva su demanio marittimo decorre a partire dal termine dell’esecuzione dell’opera. Lo ha ribadito la terza sezione penale della Corte di cassazione, ricordando che la sanzione per edificazione abusiva su demanio marittimo è distinta da quella per occupazione abusiva.
Con sentenza n. 45942 del 13 novembre 2019, la Cassazione ha condannato i proprietari di un manufatto costruito nella cosiddetta “fascia di rispetto“, cioè a meno di 30 metri dalla linea di demarcazione del demanio marittimo, contestando i reati previsti dagli articoli 55 e 1161 del Codice della navigazione. La difesa degli imputati aveva chiesto la prescrizione, poiché l’opera è stata realizzata più di 50 anni fa, ma i giudici della Corte di cassazione hanno stabilito che il reato di costruzione abusiva su demanio marittimo è considerato un “reato permanente” la cui consumazione parte dal momento della realizzazione e si conclude al termine dell’esecuzione dell’opera.
Come già precisato dalla sentenza n. 17178 del 27 febbraio 2002 emessa dalle sezioni unite della Cassazione – hanno ricordato i giudici – la prescrizione è legata alla fine dell’esecuzione delle opere prive di autorizzazione, e non alla loro rimozione. In questo senso, il reato di edificazione abusiva sul demanio marittimo è distinto da quello di occupazione abusiva.
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