Norme e sentenze

La costruzione abusiva su demanio marittimo è un ”reato permanente”

Lo ha ribadito una recente sentenza della Corte di cassazione, che ha negato il riconoscimento della prescrizione

La prescrizione per il reato di costruzione abusiva su demanio marittimo decorre a partire dal termine dell’esecuzione dell’opera. Lo ha ribadito la terza sezione penale della Corte di cassazione, ricordando che la sanzione per edificazione abusiva su demanio marittimo è distinta da quella per occupazione abusiva.

Con sentenza n. 45942 del 13 novembre 2019, la Cassazione ha condannato i proprietari di un manufatto costruito nella cosiddetta “fascia di rispetto“, cioè a meno di 30 metri dalla linea di demarcazione del demanio marittimo, contestando i reati previsti dagli articoli 55 e 1161 del Codice della navigazione. La difesa degli imputati aveva chiesto la prescrizione, poiché l’opera è stata realizzata più di 50 anni fa, ma i giudici della Corte di cassazione hanno stabilito che il reato di costruzione abusiva su demanio marittimo è considerato un “reato permanente” la cui consumazione parte dal momento della realizzazione e si conclude al termine dell’esecuzione dell’opera.

Come già precisato dalla sentenza n. 17178 del 27 febbraio 2002 emessa dalle sezioni unite della Cassazione – hanno ricordato i giudici – la prescrizione è legata alla fine dell’esecuzione delle opere prive di autorizzazione, e non alla loro rimozione. In questo senso, il reato di edificazione abusiva sul demanio marittimo è distinto da quello di occupazione abusiva.

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