«Non è accettabile l’approvazione di un legge senza la conservazione della continuità aziendale che scongiuri le procedure concorsuali e affermi il pieno riconoscimento del legittimo affidamento per le attuali imprese balneari». Lo afferma Cristiano Tomei, coordinatore Cna Balneatori, in riferimento alla calendarizzazione prevista per oggi pomeriggio del disegno di legge sul riordino delle concessioni balneari, che inizierà la sua discussione nelle commissioni 6^ e 10^ del Senato (nonostante alcuni esponenti politici di primo piano abbiano detto che non ci sono i tempi per concludere l’approvazione del ddl).
«Massima è l’attenzione di Cna Balneatori all’iter del provvedimento in Senato», aggiunge Tomei, informando che il suo sindacato ha già presentato richiesta di audizione in commissione e ha altresì redatto una proposta emendativa.
La richiesta di audizione (clicca qui per scaricare la lettera inviata da Cna) è stata inviata ai presidenti delle commissioni 6^ e 10^, rispettivamente i senatori Mauro Maria Martino e Massimo Mucchetti.
Per quanto riguarda l’emendamento, quello proposto da Cna Balneatori chiede di “tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione”. Riportiamo qui di seguito il testo integrale della proposta emendativa, corredata di relazione illustrativa (clicca qui per scaricare il pdf).
A.S. 2957 – Delega al governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo – Emendamento proposto da Cna Balneatori
All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: “a-bis). stabilire adeguati criteri per tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle imprese che operano nel settore, anche a carattere familiare, la normale ripresa dell’attività;”
Relazione illustrativa
La proposta emendativa è volta ad integrare i criteri direttivi di riordino delle concessioni demaniali tutelando il legittimo affidamento dei concessionari che dimostrino di avere effettuato investimenti nella convinzione che il loro titolo concessorio sarebbe stato rinnovato.
Questo principio è confermato dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le quali asseriscono che il concessionario abbia un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all’avviamento commerciale della propria impresa.
L’imprenditore, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, ha così effettuato nel tempo investimenti per creare e valorizzare la propria impresa.
È pertanto necessario garantire normativamente nel Disegno di legge in titolo adeguati livelli di protezione a tali diritti prevedendo su scala nazionale, il rilascio solo di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalità turistico-ricreative in base a procedure di selezione tra i candidati potenziali secondo criteri obiettivi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, con adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.
Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto, i cui rapporti concessori erano basati, dapprima, sul diritto di insistenza definito dall’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione e successivamente anche con il cosiddetto “rinnovo automatico” previsto dall’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88.
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