La bozza del bando-tipo nazionale per le concessioni demaniali marittime prevede titoli di durata compresa tra cinque e venti anni, gare da avviare entro il 30 giugno 2027 e continuità delle attività fino all’effettivo subentro del nuovo concessionario. Il testo, presentato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti alla Conferenza unificata, resta suscettibile di modifiche prima dell’approvazione definitiva.
Le amministrazioni concedenti dovranno pubblicare i bandi almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni. In ogni caso, la procedura dovrà consentire il completamento delle gare entro il 30 settembre 2027. Nel periodo necessario allo svolgimento delle procedure, le concessioni già in essere continueranno a produrre effetti fino al subentro del soggetto aggiudicatario.
Durata legata agli investimenti
La durata dei nuovi titoli potrà variare da un minimo di cinque a un massimo di venti anni. La definizione temporale dovrà tenere conto, tra gli altri elementi, degli investimenti previsti dal progetto e del tempo necessario al loro ammortamento.
Il documento punta a offrire a Comuni e Regioni una traccia per la predisposizione dei bandi, con indicazioni sui requisiti di partecipazione, sui criteri di aggiudicazione, sulle modalità di passaggio tra gestori e sulle caratteristiche dei servizi da garantire sulle aree in concessione.
Qualità prevalente sul prezzo
L’aggiudicazione dovrà avvenire esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso il miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Il punteggio attribuito all’offerta economica non potrà superare il 10% del punteggio massimo assegnato all’offerta tecnica. I bandi potranno inoltre prevedere criteri premiali, ad esempio per le piccole e medie imprese oppure per le aziende che applicano clausole sociali finalizzate alla stabilità occupazionale.
La bozza introduce anche misure contro l’eccessiva concentrazione delle concessioni. Per favorire partecipazione e concorrenza, non saranno ammesse offerte presentate da operatori che abbiano già raggiunto il numero massimo di lotti previsto per la relativa tipologia concessoria.
Indennizzo e passaggio di gestione
Uno dei passaggi centrali riguarda la definizione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. Il subentrante dovrà corrispondere un importo pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione.
A questa componente si aggiunge quanto necessario a garantire all’uscente un’equa remunerazione degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni. Il bando dovrà inoltre disciplinare concretamente l’avvicendamento, con l’obiettivo di evitare interruzioni del servizio e favorire il riutilizzo di attrezzature e opere amovibili già presenti sull’area.
Accessibilità e spiagge libere attrezzate
Tra i requisiti indicati dalla bozza, figura l’attenzione all’accessibilità. Per gli stabilimenti balneari viene indicata la presenza di almeno un servizio igienico adattato alle persone con disabilità, di una doccia con spazio di manovra per la carrozzina e di percorsi pedonali complanari verso i servizi.
Le passerelle sono indicate con una larghezza minima di 1,20 metri, così da consentire l’accesso diretto alla battigia.
Il testo prende in esame anche le spiagge libere attrezzate, definite come aree dotate di strutture di dimensioni ridotte, facilmente amovibili e conformi alla disciplina urbanistica e demaniale. L’impostazione del bando-tipo punta quindi a fissare un quadro comune per le gare, lasciando agli enti locali la declinazione concreta delle prescrizioni nei singoli procedimenti.
Iter in corso e possibili modifiche
Si precisa che il testo predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti costituisce al momento una bozza presentata alla Conferenza Unificata. Trattandosi di un documento ancora suscettibile di modifiche nell’ambito dell’iter di approvazione, il quadro definitivo potrà subire ulteriori revisioni o integrazioni prima dell’approvazione finale.
© Riproduzione Riservata

















