Qualche mese fa Giorgio Gori ha scritto un bell’articolo evocando l’origine in Italia delle postazioni di salvataggio sopraelevate, “le torrette”, una storia nella quale ha avuto peraltro una parte da protagonista e un titolo di merito. L’argomento di questo articolo sono le postazioni di salvataggio esaminate sotto quegli aspetti lasciati in ombra. Gori, giustamente, sottolinea soprattutto l’aumento del raggio visivo dell’assistente bagnanti che, quando fa sorveglianza, vede meglio e più lontano. Un aspetto così determinante della sua professionalità che lascia semmai interdetti per il ritardo con il quale sono state introdotte in Italia, già esistenti in tutti i paesi del mondo da vari decenni. Tanto più che in tutti i paesi del mondo, senza eccezioni, l’assistente bagnanti vi staziona sopra. Su molti litorali italiani invece le torrette sono ancora sostituite “dall’ombrellone del bagnino”. Su altre ancora l’obbligo di una postazione sopraelevata non implica quello dell’assistente bagnanti di starci sopra con la conseguenza di farne, come ho già scritto in altri articoli, un inutile orpello della spiaggia sul quale non monta mai nessuno. Quanto alla collocazione e al settore di competenza – quanta spiaggia debba o possa controllare una torretta – non dipende soltanto dalla visibilità offerta, ma anche da come sono posizionate le altre, limitrofe, dalla distanza che intercorre tra loro e da altre variabili, come vedremo. Cercherò di chiarire, se non tutto almeno qualche punto importante della questione.
Una postazione di salvataggio sopraelevata da terra garantisce un’ottima visibilità. Basta sollevarsi di 1 metro per apportare un miglioramento sensibile alla capacità di controllo visivo (non solo in lunghezza ma anche in prospettiva), anche se è una postazione col piano di calpestio a 1.5 – 2 metri d’altezza che garantisce le condizioni ottimali per le spiagge italiane.
Su ampi tratti delle nostre coste per “postazione di salvataggio” s’intende invece, come accennato, l’ombrellone del bagnino, una soluzione oggi obsoleta, dettata da motivi che con la sicurezza della balneazione non hanno nulla a che fare. L’ombrellone rivela di per se stesso il ruolo ambiguo di un assistente bagnanti al quale viene assegnato anche il compito di gestire l’arenile (accompagnare una cliente, cambiare un ombrellone rotto, portare un lettino, ecc.). Il bagnino è un Giano bifronte: deve guardare il mare e, all’occasione, dare un’occhiata anche dietro.
Chiunque frequenti una spiaggia dove il bagnino staziona sotto un ombrellone sa di che parlo e assiste normalmente a queste attività, oggi illecite se si sovrappongono nello stesso orario sulla stessa persona incaricata del servizio di salvataggio. La sola incombenza di questi compiti – come evidenziato da una sentenza di Cassazione – ha l’effetto di decurtare la capacità attentiva di un addetto alla sorveglianza (con la conseguenza giuridica di imputare anche al concessionario il reato di omicidio colposo in caso di un annegamento).

L’origine di questo – chiamiamolo con un eufemismo – “disservizio” sta nella storia italiana della balneazione marina. In origine era così. Il bagnino era il tuttofare dell’arenile, solitamente era anche il padrone del bagno (la moglie, in direzione, gestiva la cassa, ed erano spesso le donne che mandavano avanti la baracca). Il salvamento era però parte integrante di un’etica del lavoro molto sentita che è andata via via scomparendo con gli anni e il mutamento sociale del nostro paese. L’affidamento di questo compito importante da parte dello Stato – il soccorso in mare e l’assistenza in terra dei bagnanti – era considerato un onore e un riconoscimento importante del loro ruolo di cui andar fieri. La stessa parola “bagnino”, che in Romagna viene utilizzata oggi non per indicare l’assistente bagnanti, ma il concessionario, rivela le tracce di questa storia.

Su molti di questi litorali, d’altra parte – che oggi allineano uno stabilimento balneare dietro l’altro con un fronte spiaggia ciascuno di qualche decina di metri in una interminabile teoria – la torretta sarebbe stata praticamente inutile. Il numero così grande di bagnini – a distanza di qualche decina di metri l’uno dall’altro – compensava infatti la loro inefficienza visiva. Le cose hanno cominciato a cambiare quando anche in questi lidi i settori di sorveglianza di ciascun stabilimento balneare sono stati accorpati in “isole” – due o più concessioni limitrofe si consorziano per effettuare assieme la sorveglianza con un’unica postazione di salvataggio – o viene realizzato un piano collettivo di salvamento che utilizza settori che uniscono più concessioni attigue ripetendo lo stesso modulo organizzativo per l’intera spiaggia. L’allargamento del settore di sorveglianza oltre quello del fronte mare del singolo stabilimento balneare va di pari passo con l’organizzazione collettiva del salvataggio e l’introduzione delle postazioni sopraelevate. L’adozione di postazioni sopraelevate conclude un processo che rende di fatto incompatibili con la sorveglianza altri compiti che potrebbero essere assegnati, oggi illegalmente, ad un assistente bagnanti.

Oggi gli stabilimenti balneari sono imprese economiche di prim’ordine, e la legge è andata evolvendosi di conseguenza. I ruoli lavorativi sono stati differenziati rigorosamente (la divisione del lavoro è un meccanismo storico fondamentale dello sviluppo sociale ed economico). Il bagnino-padrone è diventato il concessionario e il bagnino-bagnino l’assistente bagnanti. Il primo è oggi un imprenditore, il secondo un dipendente. L’obbligo di indossare una maglietta (adesso rossa) con su scritto “salvataggio” è della seconda metà degli anni ’70, quello della torretta – come ci ha raccontato Gori – dei primi anni ’90, solo per ricordare due innovazioni che identificano con certezza il bagnino di salvataggio differenziandolo da altri ruoli. Artefice di questi cambiamenti legali sono state le Capitanerie di porto che, seppure a macchia di leopardo, hanno modificato con gli anni, passo a passo, il quadro intero del servizio di salvataggio.
Una gestione della spiaggia fatta di poche regole in gran parte non scritte – ma intrise di una forte etica professionale – è stata adattata alla evoluzione economica e civile del nostro paese mediante una dettagliata normativa in grado di rispondere allo spirito dei tempi profondamente mutati. Anche in questo caso si tratta di un processo storico-sociale ricorrente: quando regole di comportamento non scritte, ma dettate da una comunità coesa, vengono sostituite via via da una società che avanza con una regolamentazione imposta dall’esterno che ha la forza di legge dello Stato (il passaggio dalla comunità alla società è stato descritto mirabilmente da F. Toennies, Comunità e società, 1887). In particolare, l’assistente bagnanti – bagnino di salvataggio deve essere oggi immediatamente individuabile dalla maglietta che indossa e dalla posizione che occupa, non può essere utilizzato in altri ruoli che non siano di sorveglianza, soccorso o salvataggio.
Su molte spiagge è emersa così anche una nuova figura – un nuovo ruolo lavorativo – che, in mancanza di un termine migliore, come è chiamato su certi litorali, si può indicare col nome di “spiaggista”. E’ lo spiaggista (che non ha compiti di salvaguardia) che accompagna i clienti, assegna gli ombrelloni e assolve altre incombenze della spiaggia. Come avviene in particolare sui litorali romagnoli (o pugliesi che oggi, in tema di sicurezza balneare, danno molti punti a litorali più blasonati dalla storia). Il bagnino originario – uno e trino – ha dato origine a tre ruoli professionali distinti.

Come accennato, ordinanze di sicurezza balneare delle Capitanerie di porto (soprattutto sul Mar Tirreno) prevedono talora come obbligatoria una postazione sopraelevata senza che il bagnino abbia l’obbligo di stazionarvi sopra. La giustificazione di questa norma irrazionale è che il bagnino può decidere, secondo il caso, quale sia la posizione migliore da cui fare sorveglianza. Accanto alla torretta staziona di regola, in basso ai suoi piedi, l’ombrellone rosso di servizio (che è, delle due postazioni, l’unica utilizzata). Questa soluzione assurda riflette una situazione di pareggio, per così dire, tra l’Autorità marittima che vuole imporre una norma razionale (l’obbligo della torretta) e i sindacati balneari che non vogliono mollare l’osso e rinunciare ad un dipendente che ne fa per due. Questa soluzione però – secondo la mia opinione, ovviamente – è illegittima. Non ho sottomano alcune sentenze e cito quindi a memoria ricordando solo un principio giurisprudenziale dedotto da esse: il bagnino deve utilizzare la migliore posizione per sorvegliare le persone che sono sotto la sua garanzia e non può peggiorarla. Tradotto vuol dire che, se annega qualcuno non visto dal bagnino perché stazionava sotto l’ombrellone, ma che sarebbe stato individuabile – secondo l’opinione che il giudice si è fatto nel processo – da una posizione migliore (da sopra la postazione sopraelevata), il bagnino è imputabile di omicidio colposo, per negligenza o imperizia, fate voi. Ora, siccome la posizione sopra la torretta garantisce sempre una migliore visibilità rispetto a quella dell’ombrellone (e non è permesso peggiorarla), il bagnino deve stazionarvi sopra. Punto. E’ la conclusione di un sillogismo legale – un ragionamento giuridico – che non fa una grinza. L’obbligatorietà della postazione sopraelevata implica quella di starci sopra. Niente ombrellone di servizio, quindi, se c’è la torretta.

A mare mosso la frequenza degli interventi di prevenzione e la prontezza richiesta sconsigliano talvolta di stare su in postazione. Inoltre, poiché i turni di servizio in Italia sono piuttosto lunghi (durano sicuramente più di due ore!), è opportuno – come stabiliscono espressamente alcune ordinanze – che sia permesso al bagnino di scendere di tanto in tanto e di effettuare la sorveglianza anche da basso, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio. Però, in piedi sulla battigia (non al bar dello stabilimento né seduto sotto un ombrellone).


Il controllo dei bagnanti dal pattino è autorizzato, infine, da qualsiasi ordinanza: si possono sorvegliare i bagnanti dalla imbarcazione di servizio sciando lentamente (“sciare” significa, nella voga, remare in piedi, in avanti, procedendo in direzione dello sguardo. Una tavola SUP è altrettanto valida sotto questo rispetto). Il pattino è, così, una specie di unità mobile che in certe ore del giorno garantisce un miglior controllo dei bagnanti. E’ questa una soluzione adottata da molte spiagge dell’Adriatico che si prestano, per le condizioni del mare e della costa (protetta da interminabili barriere di scogli), ad un servizio così impostato. Su alcune spiagge dell’Adriatico i bagnini devono, secondo un apposito regolamento, sorvegliare i bagnanti dal moscone in certe ore prestabilite del giorno. Normalmente, si dispongono sul lato più esterno, al di là della massa dei bagnanti, dove l’acqua diventa più fonda, cioè nella più giusta collocazione da cui fare sorveglianza. Il principio della migliore visibilità trova quindi, a seconda delle circostanze, anche altre applicazioni oltre quella della torretta, altrettanto legittime.
Non è legittima, invece (secondo la mia interpretazione), ma tollerata da molte Capitanerie, quella indicata dalla foto qui sotto. L’ordinanza infatti dispone sul tipo di postazione – che deve essere sopraelevata – tralasciando però di specificare dove debba essere collocata se non in termini molto generici. Questa nella foto qui sotto ha di fronte a sé dieci file di ombrelloni che le impediscono la visibilità del primo tratto di mare, la zona di battigia. La zona di battigia è una zona fortemente a rischio per due gruppi particolarmente fragili di bagnanti: anziani e bambini. Basterebbe questo, se non fosse che una postazione collocata nel retro spiaggia allunga il tratto che un assistente bagnanti deve percorrere per effettuare un intervento di salvataggio ritardandolo (e per di più facendogli perdere di vista il pericolante nel percorrere di corsa questo punto normalmente affollato).

Questo caso enuclea, a rovescio, un secondo principio: la postazione di salvataggio deve avere il controllo visivo di tutto lo spazio acqueo che ricade nella sua competenza (nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario raddoppiare la postazione, come recitano le ordinanze). E a questo possiamo aggiungere un terzo principio: la sua collocazione non deve pregiudicare o ritardare un intervento di salvataggio, ma deve essere posta nella posizione più idoneaper poter intervenire in acqua tempestivamente. Perché poi venga collocata non davanti, ma dietro gli ombrelloni non merita commento perché si tratta di un motivo semplicemente meschino. Si tratta di spiagge strette, poco profonde – per lo più liguri, ma non soltanto liguri – dove la postazione, se collocata nella giusta posizione (non dietro, ma davanti gli ombrelloni) potrebbe rubare uno spazio economico prezioso per uno o più punti ombra in prima fila (su molte di queste spiagge la fascia di garanzia dei 5 metri dalla battigia viene ridotta a 3 m). Come detto, si commenta da sé. L’ordinanza potrebbe essere scritta con maggiore precisione, ma una soluzione del genere non dovrebbe comunque essere tollerata. Secondo le ordinanze solo il pattino può essere collocato nella fascia di rispetto dei 5 m. Si potrebbe aggiungere anche che la postazione di salvataggio debba essere posizionata comunque davanti al resto dell’arredo balneare.
La foto seguente illustra un record di trasandatezza che ha pochi rivali. Per fortuna è vecchia di 26 anni, e non fa più testo oggi. La posizione defilata della postazione però – non al centro del fronte mare, ma su un lato – rivela lo stesso intento di non rubare spazio vendibile ai clienti e quanto poco la sicurezza della balneazione riposi nei pensieri del concessionario. La postazione deve essere collocata nella posizione che offra la migliore visibilità dello spazio acqueo precedendo, in questo, calcoli di utilità economica. Solo un’interpretazione letterale di un’ordinanza approssimativa poteva permettere un simile scempio.

Il problema più complicato posto dalla torretta è però probabilmente il seguente. Appurato che, con una postazione sopraelevata, aumenti la visibilità di un operatore, qual è il suo raggio d’azione complessivo? Tradotto nel linguaggio legale delle ordinanze, qual è l’ampiezza massima del settore di sorveglianza garantito da una torretta? A nessuno sfuggirà l’attualità del tema. Per rispondere alla questione dobbiamo precisare, in primo luogo, che visibilità e capacità di controllo non sono la stessa cosa e possono non avere la stessa estensione. La capacità di controllo non dipende soltanto dalla visibilità offerta da una postazione di salvataggio (fin dove, per l’altezza e la collocazione, riesca a giungere lo sguardo di un soccorritore), ma anche da altri fattori. Il primo di questi è legato alla affluenza dei bagnanti. Il bagnino, lassù in cima, non guarda il mare, ma osserva i bagnanti che deve controllare nel suo spazio visivo. Fa lo scanning del tratto di mare sottoposto alla sua competenza. Lo scanning richiede, secondo le agenzie di salvamento più accreditate (per quanto possa contare, anche secondo la mia opinione), un tempo massimo di una ventina di secondi. Entro venti secondi deve aver passato in rassegna con lo sguardo tutti i bagnanti di cui è responsabile. Altrimenti due occhi non sono più sufficienti. Non possiamo qui specificare meglio, in termini tecnici, cosa sia lo scanning, e come funzioni, ma basterà per il lettore sapere che è una tecnica di controllo visiva utilizzata da un bagnino professionale (come si insegna del resto nei corsi appositi) per poter individuare un pericolante, framezzo ad una massa di bagnanti, prima che vada a fondo. Il tempo di scanning non dipende soltanto dalla estensione dello spazio visivo quanto dal grado di affollamento dello spazio acqueo. Un maggiore affollamento riduce lo spazio visivo da controllare. Ma vale anche il contrario, come vedremo tra poco.
Un secondo fattore di controllo è legato alla conformazione geomorfologica della spiaggia. In particolare, dipende dal gradiente, la pendenza verso il mare aperto del fondale antistante l’arenile. Minore il gradiente, più piatta la spiaggia, più grande la dispersione dei bagnanti verso il largo, e più grande il tempo di scanning richiesto. Le spiagge piatte, con un arenile retrostante molto esteso, possono accogliere numeri impressionanti di turisti che poi si riversano in massa nell’acqua. L’esempio di scuola sono le spiagge romagnole (cui tengono testa oggi quelle venete) che ospitano giornalmente migliaia di utenti che obbligano un assistente bagnanti a controllare, per affollatissimi settori di sorveglianza troppo estesi (150 m e più), spazi acquei che arrivano a 30.000 mq e oltre!

Un altro aspetto geomorfologico delle spiagge che incide sulla capacità di controllo sono i pericoli presenti nel fondale. Questi hanno l’effetto di richiamare l’attenzione degli assistenti bagnanti su punti particolari e non incidono solo sull’estensione del settore della singola postazione, ma anche sulla loro frequenza e su come debbano essere distribuite o posizionate lungo il litorale. Su una spiaggia infestata da correnti di ritorno (che presentano ricorrenti canali di erosione), dovrà esserci, per esempio, una postazione di fronte a ciascuna di esse. Di fronte ad un’ampia secca – la zona meno pericolosa – la postazione potrebbe coprire invece un settore più esteso. Non è necessario quindi che i settori di sorveglianza siano della stessa ampiezza. La collocazione delle postazioni di salvataggio dovrebbe seguire l’andamento del litorale secondo i pericoli che presenta e, sotto questo profilo, il litorale di una spiaggia non è detto che sia uniforme.

Un altro fattore limitante è lo stato del mare. Col mare calmo, tutti o quasi tutti vanno a fare il bagno e l’affollamento è massimo (l’affollamento che conta è quello in mare, non quello dell’arenile). Come il mare comincia a crescere alcune categorie di bagnanti più fragili, e più prudenti, restano all’asciutto e, quando infuria una mareggiata, solo pochi si avventurano tra le onde. Col crescere del mare, non solo sono sempre meno numerosi quelli che entrano in acqua, ma quelli che lo fanno si tengono più vicino alla riva. L’effetto, per ciò che ci tocca oggi, è che, col mare mosso, è più facile fare sorveglianza. Lo sguardo si estende lontano lungo la spiaggia attratto da quei pochi che entrano in acqua (lo scanning è velocissimo). Durante una mareggiata una torretta potrebbe controllare visivamente qualche centinaio di metri. Ovviamente la musica cambia se si prendono in considerazioni due altri fattori. Il primo è che, col mare mosso, il rischio di annegare e la probabilità di fare un salvataggio aumentano in via esponenziale e sono richiesti continui e ripetuti interventi di prevenzione che obbligano l’assistente bagnanti a spostarsi di continuo lungo la battigia. L’attività di prevenzione, che col mare mosso diventa preponderante, accorcia il raggio di intervento di un soccorritore. Il secondo è che la difficoltà stessa del salvataggio, contrastato dalle onde, aumenta il tempo richiesto per raggiungere un pericolante e riduce ulteriormente il raggio d’azione di un intervento. Dalla postazione si vede più lontano, ma diventa impossibile (o estremamente difficoltoso) arrivarci in tempo. L’ampiezza massima di un settore coperto da una torretta non dipende soltanto dalla capacità visiva, ma anche dalla capacità operativa: quanto tempo ci vuole per raggiungere un pericolante e riportarlo a terra. Il che completa il discorso di ciò che abbiamo indicato come capacità di controllo: non basta individuare un pericolante per salvarlo. Bisogna riportarlo a terra ancora vivo. Per semplicità, tralasciamo qui del tutto la questione dei mezzi di salvataggio a disposizione di un assistente bagnanti che possono allungarne il raggio d’azione. Ne parleremo un’altra volta.
Vogliamo sottolineare quindi che l’organizzazione del servizio di salvataggio dovrebbe prendere in considerazione quei cambiamenti della normalità quotidiana che, legati a momenti particolari, impongono una maggiore attenzione. Si dovrebbe prevedere, in un piano collettivo, anche la possibilità di rafforzare la sorveglianza in certe giornate (durante il week end, per esempio) che, per l’affluenza o le condizioni del mare, richiedono un maggiore impegno. Ma anche, in certe ore o in certi periodi, allentarla. Le ore 18,00 del mese di settembre non sono le 18,00 di piena estate. Quindi la copertura di una torretta potrebbe essere più elastica, “resiliente”, come è di moda dire oggi. Nel prendere in considerazione poi tutte le numerose variabili che abbiamo esaminato, a quale si deve dare la precedenza? Si può fare ricorso, parafrasando, a quella legge biologica nota come Legge di Liebig, o del “fattore limitante”. Quando la sopravvivenza di una specie è legata all’esistenza di più fattori, tutti egualmente necessari, è il fattore più scarso quello che conta. Così, nel decidere la capacità di controllo di una torretta, si deve prendere in considerazione quel fattore che pone i vincoli più stringenti.
Un’ultima questione, che può servire come conclusione di questa breve rassegna (di un lungo articolo), è il caso della postazione isolata dalle altre o l’unica esistente della spiaggia. Anche in questo caso si può redigere un piano collettivo di salvamento capace di inquadrare l’intera spiaggia regolamentandola (sto pensando per esempio a molte spiagge sarde), ma la questione – più complicata di quanto sembri – implica l’analisi di altri fattori (e richiederà un articolo a sé per essere affrontata come si deve). Qui riportiamo soltanto la soluzione adottata su certi litorali siculi che prevedono un’estensione massima del settore di 150 metri con una postazione armata però da due soccorritori. E’ una soluzione minima, ma di buon senso. Oggi ci basterà.
I criteri esposti in questo articolo non sono esattamente quelli che sono stati utilizzati finora dalle Capitanerie che, nel caso di un piano collettivo di salvamento, hanno previsto come norma un settore tipo che ripete lo stesso identico modulo organizzativo con la stessa estensione per tutta la spiaggia. Abbiamo già rilevato d’altra parte, in altri articoli pubblicati in questa rivista, come le stesse Capitanerie si siano rese conto – si veda il preambolo delle Ordinanze di sicurezza balneare emesse l’anno passato, 2025 – che, nel redigere un piano collettivo di salvamento, il litorale di una spiaggia richieda non un vestito prefabbricato, ma un vestito su misura, redatto in base a criteri simili a quelli che abbiamo cercato di rendere espliciti e giustificare oggi. Questo rimanda però ad una questione controversa. Scontato il fatto che siano gli stabilimenti balneari associati, il Comune e altri enti obbligati al servizio a presentare un piano collettivo di salvamento e che questo debba essere autorizzato dalla Autorità marittima cui spetta sempre l’ultima parola, quale figura professionale può redigerlo? Quali competenze deve possedere? Cercherò di dare una risposta alla questione una prossima volta, oggi siamo andati anche troppo per le lunghe.
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