È infondata la tesi secondo cui i gestori di concessioni balneari rilasciate prima dell’entrata in vigore della direttiva Bolkestein avrebbero diritto a mantenere i loro titoli per l’eternità. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4014/2025, emessa nei giorni scorsi. Il contenzioso riguardava un imprenditore balneare di Sanremo, difeso dagli avvocati Ettore Nesi e Roberto Righi, che aveva presentato ricorso contro il suo Comune.
La società appellante aveva chiesto l’annullamento della delibera con cui il Comune di Sanremo aveva limitato la durata della concessione al 31 dicembre 2023, in applicazione alla legge nazionale 118/2022. Secondo la tesi difensiva, la concessione sarebbe qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000. Già il Tar Liguria aveva respinto il ricorso del concessionario e la settima sezione del Consiglio di Stato ha confermato la decisione del tribunale amministrativo.
Affermano i giudici di Palazzo Spada: “Nel caso di specie risulta manifestamente infondato il presupposto assunto dalla società a fondamento di tutte le sue doglianze, e cioè che essa sarebbe titolare di un rapporto concessorio che, in quanto venuto in essere prima dell’entrata in vigore della direttiva n. 2006/123/CE e prima anche della sentenza della Corte di giustizia Ue del 7 dicembre 2000 “Telaustria Verlags” (secondo cui i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo debbono essere soggetti a obblighi di trasparenza), sarebbe sottratto alla disciplina posta da tale direttiva e ai principi dettati dalla sentenza ora vista e si caratterizzerebbe come rapporto senza limiti temporali, in base al c.d. diritto di insistenza ex art. 37, secondo comma, cod. nav., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, convertito con l. n. 25/2010 (cioè nel testo vigente all’epoca dell’instaurazione del predetto rapporto concessorio)“.
“Tale presupposto giuridico risulta, infatti, confutato dalla sentenza della Corte di giustizia Ue, 11 luglio 2024, resa in C-598/22 (“S.I.I.B. S.r.l.”), che ha ritenuto infondata la questione della contrarietà al diritto unionale della disciplina dell’art. 49 cod. nav., secondo cui, alla scadenza della concessione per l’occupazione del demanio pubblico (e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione), il concessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza un indennizzo le opere non amovibili da lui realizzate nell’area in concessione, anche in caso di rinnovo di questa“, proseguono i giudici. “Il contrasto del diritto di insistenza con la libertà di stabilimento e, più in generale, con i principi proconcorrenziali di matrice eurounitaria impedisce poi in radice di fondarvi un legittimo affidamento in capo alla Società concessionaria allo sfruttamento sine die dell’area demaniale marittima assentita in concessione: infatti, per la giurisprudenza costante, la prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa eurounitaria non può ingenerare un legittimo affidamento nell’operatore economico che benefici della situazione così creatasi“.
Per approfondire
- Scarica la sentenza n. 4014/2025 del Consiglio di Stato >
(pdf, 15 pagine)
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