Norme e sentenze

Credito d’imposta per gli straordinari dei lavoratori nel turismo e nella ristorazione

L'Agenzia delle entrate ha introdotto un nuovo codice tributo

L’Agenzia delle entrate ha introdotto una nuova denominazione per il codice tributo 1702. Il codice consente ai datori di lavoro nei campi della ristorazione e del turismo di utilizzare in compensazione il credito d’imposta, riconosciuto dall’ultima legge di bilancio, per i trattamenti integrativi speciali erogati ai dipendenti in relazione al lavoro notturno e allo straordinario nei giorni festivi, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 (legge n. 207/2024 all’articolo 1, commi da 395 a 398).

La risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025 ha rinominato il codice tributo 1702, già istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024, in questo modo: “1702 – Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.

Come funziona il credito d’imposta per gli straordinari nel turismo e nella ristorazione

La legge di bilancio 2025 ha previsto un trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. Tale trattamento riguarda il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi.

Il comma 398 dell’articolo 1 della legge stabilisce che il sostituto d’imposta potrà compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale. Per fruire del tax credit, i sostituti d’imposta dovranno utilizzare il codice tributo 1702 mediante modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Restano invariate le indicazioni sulle modalità di compilazione, contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

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