(ore 10.37) La Corte di giustizia europea ha bocciato la proroga al 2020 delle concessioni balneari italiane. «Tale proroga prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati», afferma la Corte Ue in un comunicato pubblicato pochi minuti fa, che però contiene anche delle aperture importanti riguardo la tutela del legittimo affidamento a favore degli attuali imprenditori.
Al momento, per effetto di questa sentenza, tutti gli stabilimenti balneari italiani si trovano con delle concessioni invalide, poiché la precedente scadenza risale al 31 dicembre 2015. Un caos burocratico senza precedenti, che la Corte Ue invita a risolvere avviando delle procedure di selezione. Il governo italiano, da parte sua, ha invece già preparato un emendamento al decreto Enti locali che approverà mercoledì prossimo per garantire lo status quo delle attuali concessioni. Di tale emendamento parliamo in questo articolo: “Pronta la contro-legge del governo che salva i balneari dalla bocciatura Ue“.
Il testo integrale della sentenza europea è disponibile cliccando qui. Il comunicato della Corte Ue sulla sentenza è disponibile cliccando qui.
Tutto è andato dunque come previsto: lo scorso 25 febbraio l’avvocato generale Maciej Szpunar aveva già anticipato le sue conclusioni sul contenzioso (vedi notizia), ritenendo che la proroga al 2020 disposta dal governo Monti non è compatibile con il diritto comunitario. E stamattina è arrivata la sentenza della Corte Ue a confermare questo orientamento, chiesto lo scorso anno dai Tar di Firenze e di Cagliari in seguito ai ricorsi di due imprenditori privati che hanno contestato la legittimità della proroga al 2020.
La Corte Ue ha però fornito anche delle importanti aperture sulla materia, soprattutto sula scarsità delle risorse naturali (invitando il giudice nazionale a stabilire se questo assunto, da sempre tra i cavalli di battaglia degli imprenditori balneari per evitare le evidenze pubbliche sulle loro imprese, sia valido o meno) e soprattutto stabilendo «la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati». Approfondiamo tali questioni nell’approfondimento tecnico dell’avvocato Antonio Capacchione (leggi articolo).
Qui di seguito i passaggi più significativi del comunicato della Corte di giustizia europea, che riassume la sentenza:
“Con l’odierna sentenza, la Corte sottolinea che spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali. Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte precisa, poi, che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità). Orbene, la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione. Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione. L’articolo 12 della direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative”.
“La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento. Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza”.
Queste, invece, le conclusioni della sentenza vera e propria (che è possibile leggere integralmente cliccando qui):
“1) L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico‑ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.
2) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico‑ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo”.
Su Mondo Balneare i commenti di giuristi, demanialisti, avvocati e rappresentanti delle associazioni balneari in merito alla sentenza, per approfondirne i risvolti:
- I lati positivi della sentenza (di Antonio Capacchione)
- L’importanza del legittimo affidamento (di Piero Bellandi)
- Spiagge risorsa limitata? Tutto dipende dalla base di calcolo (di Ettore Nesi)
articolo pubblicato alle 10.37 – ultimo aggiornamento: ore 16.07
© RIPRODUZIONE RISERVATA