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‘Le spiagge sono esenti dalla Tarsu’

Curiosa sentenza della commissione tributaria del Molise, che ha deciso che le aree dedicate agli ombrelloni non devono pagare la tassa sui rifiuti. Ma la pronuncia è in contrasto con un'altra sentenza della commissione di Lecce.

di Alex Giuzio

Spiagge esenti dal pagamento Tarsu: questa la novità stabilita dalla commissione tributaria regionale di Campobasso con la sentenza numero 51 del 2 dicembre 2011. L’area scoperta utilizzata per gli sdrai e gli ombrelloni, secondo i giudici molisani, non è soggetta al pagamento della tassa sui rifiuti in quanto non è idonea a produrre rifiuti, «dovendosi invece individuare quali superfici tassabili solo quelle coperte destinate a ospitare lo stabilimento balneare vero e proprio», dice la sentenza appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Italia Oggi, nel riportare la notizia nell’edizione odierna, non condivide la posizione della commissione di Campobasso: «Anche le aree scoperte sono soggette al pagamento della Tarsu – dice l’articolo firmato da Giovanni Bucchi – a meno che non si tratti di aree pertinenziali o accessorie di locali tassabili. Il presupposto della tassa rifiuti è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti al prelievo solo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno; sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione».

Gli unici locali e aree che non possono produrre rifiuti per la natura delle loro superfici, prosegue il quotidiano economico, sono quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono; insomma sono esenti dalla Tarsu solo i locali e le aree oggettivamente inutilizzabili, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati.

La pronuncia della commissione tributaria di Campobasso, tra l’altro, va contro un’altra sentenza: si tratta della 368/2011 della commissione tributaria provinciale di Lecce, che aveva chiarito che i titolari di concessioni marittime su beni demaniali che gestiscono gli stabilimenti balneari sono tenuti a pagare la tassa dei rifiuti, seppure solo nel periodo estivo, per la temporanea occupazione delle aree con ombrelloni e sdraio. Agli stabilimenti balneari, secondo i giudici di Lecce, deve essere applicata la tariffa giornaliera, in quanto l’uso delle aree occupate è inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno solare.

La commissione di Lecce, secondo Italia Oggi, ha ragione nel far pagare la Tarsu ai titolari degli stabilimenti balneari, ma incappa in un altro errore: «L’applicazione della tariffa giornaliera – conclude l’articolo – non ha nulla a che vedere con l’uso stagionale. L’articolo 77 del decreto legislativo 507/1993 fa infatti riferimento alla occupazione o detenzione temporanea, e non stagionale, di locali o aree pubbliche».

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